Regulation (EU) 2017/458 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders

Coming into Force07 April 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0458
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/458/oj
Published date18 March 2017
Date15 March 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 74, 18 March 2017
L_2017074IT.01000101.xml
18.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 74/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) L’effettuazione di verifiche alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e contribuisce considerevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell’Unione e dei suoi cittadini. Tali verifiche sono effettuate nell’interesse di tutti gli Stati membri. Uno degli scopi di tali verifiche è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l’ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall’origine di tale minaccia, anche nel caso in cui tale minaccia provenga da cittadini dell’Unione.
(2) Verifiche minime sulla base di un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera rappresentano attualmente la regola per le persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione. Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell’Unione, dimostra il bisogno di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sulle persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione.
(3) I documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati, all’ingresso nel territorio degli Stati membri e all’uscita dallo stesso, nelle pertinenti banche dati relative ai documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati per garantire che tali persone non nascondano la loro effettiva identità.
(4) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le pertinenti banche dati, all’ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all’uscita.
(5) Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione consultando il sistema d’informazione Schengen (SIS) e altre pertinenti banche dati dell’Unione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la consultazione delle banche dati nazionali e dell’Interpol.
(6) A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che ai valichi di frontiera esterni le proprie guardie di frontiera abbiano accesso alle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, compresi il SIS e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti («SLTD»), al fine di garantire la piena attuazione del presente regolamento.
(7) Tali verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite nella piena osservanza del pertinente diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dovrebbero rispettare pienamente la dignità umana, conformemente all’articolo 7 di tale regolamento.
(8) Conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare verifiche sistematiche, al fine di evitare che tali verifiche causino tempi di attesa sproporzionati e ostacolino il flusso di traffico alle frontiere esterne.
(9) L’obbligo di effettuare verifiche sistematiche all’ingresso e all’uscita si applica alle frontiere esterne degli Stati membri. Si applica altresì, sia all’ingresso che all’uscita, alle frontiere interne degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l’accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione. Al fine di evitare di sottoporre due volte a tali verifiche i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione all’atto dell’attraversamento via terra delle frontiere interne di detti Stati membri, all’uscita dovrebbe essere possibile sottoporli a tali verifiche in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.
(10) Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibile, in linea di principio, consultare le banche dati pertinenti in modo tale da avere un effetto limitato sulla durata dell’attraversamento delle frontiere, giacché le verifiche sia dei documenti che sulle persone possono essere effettuate in parallelo. Cancelli automatizzati alle frontiere potrebbero essere utilizzati in tale contesto. Anche l’uso di dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio (3) o ad altra normativa dell’Unione o nazionale, potrebbe contribuire ad accelerare la procedura di effettuazione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. È quindi possibile rafforzare le verifiche alle frontiere esterne, senza avere effetti negativi sproporzionati sui viaggiatori in buona fede, al fine di individuare meglio le persone che intendono nascondere la loro effettiva identità o che sono oggetto di una pertinente segnalazione per motivi di sicurezza o per l’arresto. Le verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite a tutte le frontiere esterne.
(11) Tuttavia, qualora l’effettuazione di verifiche sistematiche nelle banche dati alle frontiere abbia un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non effettuare tali verifiche sistematiche se, sulla base di una valutazione dei rischi, si determini che tale snellimento non comporti un rischio per la sicurezza. Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere trasmessa all’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea («Agenzia»), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ed essere oggetto di relazioni periodiche sia alla Commissione che all’Agenzia. La possibilità di non effettuare tali verifiche sistematiche dovrebbe, tuttavia, applicarsi solo per un periodo transitorio limitato per quanto riguarda le frontiere aeree. Ai valichi di frontiera dove tali verifiche sistematiche non sono effettuate, l’identità dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione dovrebbe essere stabilita dietro produzione o esibizione di un documento di viaggio autentico valido per l’attraversamento della frontiera. A tal fine, tali persone dovrebbero essere sottoposte a un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera dovrebbe consultare tutte le banche dati pertinenti conformemente al presente regolamento.
(12) Qualora uno Stato membro intenda effettuare nelle banche dati pertinenti verifiche mirate riguardanti beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione, dovrebbe notificarlo senza indugio agli altri Stati membri, all’Agenzia e alla Commissione. Una procedura relativa a tale notifica dovrebbe essere elaborata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, conformemente al Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen).
(13) Con il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio (5) l’Unione ha introdotto gli identificatori biometrici dell’immagine del volto e delle impronte digitali come una caratteristica di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Tali caratteristiche di sicurezza furono introdotte per rendere più sicuri i passaporti e i documenti di viaggio e per creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto o il documento di viaggio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero verificare almeno uno di tali identificatori biometrici in caso di dubbio quanto all’autenticità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera o all’identità del titolare. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi alle verifiche sui cittadini di paesi terzi, laddove possibile.
(14) Al fine di agevolare verifiche sistematiche nelle banche dati, gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente i documenti di viaggio privi di zone a lettura ottica.
(15) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(16) Gli Stati membri dovrebbero provvedere, nel loro stesso interesse e nell’interesse degli altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati dell’Unione. Dovrebbero altresì garantire che tali dati siano accurati e aggiornati e che siano ottenuti e introdotti in modo lecito.
(17) Poiché l’obiettivo del presente regolamento,
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