Commission Implementing Regulation (EU) No 1142/2011 of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations

Coming into Force12 November 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R1142
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1142/oj
Published date11 November 2011
Date10 November 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 11 November 2011
L_2011293IT.01002401.xml
11.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2011

che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 73, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2), in particolare l’articolo 70,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

considerando quanto segue:

(1) L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità amministrative di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(2) La Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.
(3) Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito ed elencate nell’allegato I rispondono alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.
(4) L’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
(5) La Finlandia ha comunicato alla Commissione l’autorità competente da inserire nell’elenco di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009.
(6) Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 4/2009 e partecipano quindi
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT