Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation

Coming into Force01 January 2017,18 December 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015L2376
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2015/2376/oj
Published date18 December 2015
Date08 December 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 18 December 2015
L_2015332IT.01000101.xml
18.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/1

DIRETTIVA (UE) 2015/2376 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2015

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. L'emanazione di ruling fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione. Fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati. Tuttavia, in taluni casi i ruling che abbiano come oggetto schemi di tassazione hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificiosamente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificiosamente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.
(2) Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.
(3) La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque situazioni specifiche ed entro determinati termini. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato membro emana, modifica o rinnova nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.
(4) Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, le informazioni scambiate dovrebbero, ove opportuno, essere accessibili a tutti gli altri Stati membri.
(5) L'ambito di applicazione dello scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, e che tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocare, dovrebbe contemplarne qualsiasi forma concreta (indipendentemente dal carattere vincolante o non vincolante e dalle modalità di emanazione).
(6) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE inserendovi una definizione appropriata di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. L'ambito di applicazione di tali definizioni dovrebbe essere sufficientemente ampio per coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:
accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,
accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,
accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,
accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,
accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,
accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.
(7) I contribuenti hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
(8) Gli Stati membri effettueranno uno scambio di informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
(9) La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico.
(10) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni. Per gli stessi motivi, è altresì opportuno prevedere uno scambio automatico obbligatorio di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di applicazione della presente direttiva e che sono ancora validi al 1o gennaio 2014. Tuttavia, determinate persone o i gruppi di persone con un fatturato netto annuo, a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR potrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, da tale scambio automatico obbligatorio.
(11) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno, a una serie di condizioni molto rigorose, escludere dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato. In tali casi, tuttavia, dovrebbero essere invece scambiate le informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, riguardanti le richieste che portano all'emanazione di siffatti accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento. In tali casi, pertanto, è opportuno che le informazioni che devono essere comunicate includano un riferimento al fatto che sono fornite sulla base di una tale richiesta.
(12) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base che sarebbero accessibili a tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le modalità pratiche necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni secondo la procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE (che coinvolge il comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale) per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione di ulteriori modalità pratiche per l'attuazione dello scambio di informazioni, come la specificazione dei requisiti linguistici applicabili allo scambio di informazioni per mezzo di tale formulario tipo.
(13) In sede di elaborazione di tale formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, è opportuno tener conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, dove è in corso di elaborazione un formulario tipo per lo scambio di informazioni, nel contesto del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. È altresì opportuno lavorare a stretto contatto e in modo
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