2002/772/EC,Euratom: Council Decision of 25 June 2002 and 23 September 2002 amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom

Coming into Force01 April 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32002D0772
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj
Published date21 October 2002
Date25 June 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 21 October 2002
EUR-Lex - 32002D0772 - IT

2002/772/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 21/10/2002 pag. 0001 - 0004


Decisione del Consiglio

del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002

che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom

(2002/772/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108, paragrafi 3 e 4,

visto il progetto del Parlamento europeo(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno procedere ad una modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto onde consentire l'elezione a suffragio universale diretto conformemente a principi comuni a tutti gli Stati membri, pur lasciando a questi ultimi la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli aspetti non disciplinati dalla presente decisione.

(2) Per migliorare la leggibilità dell'atto quale modificato dalla presente decisione, si ritiene opportuna una nuova numerazione delle sue disposizioni al fine di una consolidazione più chiara,

HA ADOTTATO le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali,

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio(3) (in seguito denominato: "Atto del 1976") è modificato in base alle disposizioni del presente articolo:

1) Nell'Atto del 1976, a eccezione dell'articolo 13, i termini "rappresentante" o "rappresentante del Parlamento europeo" sono sostituiti da "membro del Parlamento europeo";

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.";

3) l'articolo 2 è sostituito dai...

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