Regulation (EU) 2018/302 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2018 on addressing unjustified geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulations (EC) No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance. )

Coming into Force03 December 2018,23 March 2020,22 March 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0302
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/302/oj
Published date02 March 2018
Date28 February 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 60 I, 2 March 2018
LI2018060IT.01000101.xml
2.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 60/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2018

recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di realizzare il pieno potenziale del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi, non è sufficiente eliminare, fra gli Stati membri, i soli ostacoli eretti a livello nazionale. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando i professionisti operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere (una prassi nota come «blocco geografico»). Altrettanto avviene quando alcuni professionisti applicano condizioni generali diverse di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene in alcuni casi tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri le pratiche di taluni professionisti negano o limitano l'accesso a beni o servizi a clienti che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere, mentre alcuni professionisti applicano a tali situazioni condizioni generali di accesso diverse, che non sono oggettivamente giustificate.
(2) Vi sono diversi motivi per cui le società, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), applicano diverse condizioni generali di accesso. In molti casi la divergenza dei sistemi giuridici, l'incertezza del diritto, i relativi rischi per quanto concerne le leggi applicabili in materia di protezione dei consumatori, le leggi in materia di ambiente o di etichettatura, la tassazione e i regimi fiscali, i costi di consegna o i requisiti linguistici contribuiscono ad aumentare la reticenza dei professionisti a stabilire rapporti commerciali con i clienti di altri Stati membri. In altri casi i professionisti segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei clienti e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante, che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, anche nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe chiarire le circostanze nelle quali un trattamento diverso di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, offrendo chiarezza e certezza del diritto a tutti coloro che partecipano alle transazioni transfrontaliere e garantendo che le regole di non discriminazione siano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno. La rimozione dei blocchi geografici ingiustificati e di altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti potrebbe promuovere la crescita e ampliare la scelta dei consumatori in tutto il mercato interno.
(3) Il presente regolamento mira a impedire i blocchi geografici ingiustificati, eliminando taluni ostacoli al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione il fatto che molte differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri - ad esempio, quelle che causano divergenze tra le norme nazionali o la mancanza di riconoscimento reciproco o di armonizzazione a livello dell'Unione - costituiscono tuttora ostacoli importanti al commercio transfrontaliero. Tali ostacoli continuano a causare la frammentazione del mercato interno, spesso inducendo i professionisti a ricorrere a pratiche di blocco geografico. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, pertanto, continuare a rimuovere tali ostacoli, al fine di ridurre la frammentazione del mercato e di completare il mercato interno.
(4) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica. Il presente regolamento mira a chiarire ulteriormente l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE tramite la definizione di alcune situazioni in cui un diverso trattamento basato sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento non può essere giustificato a norma di tale disposizione. Tuttavia, ove il presente regolamento sia in conflitto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE, esso dovrebbe prevalere. Inoltre, i blocchi geografici ingiustificati e le altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni poste in essere da parte di professionisti stabiliti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
(5) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e promuovere l'accesso a beni e servizi, nonché la libera circolazione degli stessi, in tutta l'Unione, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento, è necessario adottare le misure specifiche previste dal presente regolamento, che prevede una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare. Tali misure dovrebbero essere intese ad ampliare la scelta dei clienti e l'accesso a beni e servizi, tenendo al tempo stesso in debito conto la libertà dei professionisti di organizzare la loro politica commerciale in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
(6) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, anche attraverso i blocchi geografici ingiustificati, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra un professionista e un cliente relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Esso si prefigge di contrastare sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Si propone, quindi, di combattere altresì le disparità di trattamento ingiustificate basate su altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, sul luogo di stabilimento o sul luogo di residenza dei clienti, indipendentemente dal fatto che il cliente interessato si trovi permanentemente o temporaneamente in un altro Stato membro. Tali altri criteri possono essere applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del cliente.
(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a situazioni puramente interne a uno Stato membro, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione, in particolare la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o del professionista, il luogo di esecuzione, i mezzi di pagamento impiegati nella transazione o nell'offerta, nonché l'utilizzo di un'interfaccia online, siano limitati a un solo Stato membro.
(8) Taluni ostacoli normativi e amministrativi per i professionisti sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, è opportuno garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel dare accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e permetterne l'uso, fatta salva, tuttavia, l'esclusione specifica e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui al presente regolamento. I servizi audiovisivi, compresi quelli il cui principale obiettivo consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi, e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, dovrebbe dunque essere parimenti escluso, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.
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