Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts - Statement by the Council and the Parliament re Article 6 (1) - Statement by the Commission re Article 3 (1), first indent

Coming into Force04 June 1997
End of Effective Date13 June 2014
Celex Number31997L0007
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/7/oj
Published date04 June 1997
Date20 May 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 144, 4 June 1997
EUR-Lex - 31997L0007 - IT 31997L0007

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 04/06/1997 pag. 0019 - 0027


DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 novembre 1996,

(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato;

(2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato;

(3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della realizzazione del mercato interno, come è stato constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso un mercato unico della distribuzione»; che è indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di residenza del consumatore;

(4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;

(5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (4) enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;

(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore», approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986 (5), annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;

(7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (6) invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale per la politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)» e che detto piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;

(8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;

(9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;

(10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di prestazioni constituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di contratti successivi e distinti;

(11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (7); che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;

(12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per decidere se continuare o meno;

(13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;

(14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano - derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione...

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