Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971 on the common organisation of the market in hops
Coming into Force | 01 January 1971,07 August 1971 |
End of Effective Date | 31 December 2005 |
Celex Number | 31971R1696 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1696/oj |
Published date | 04 August 1971 |
Date | 26 July 1971 |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 175, 4 août 1971 |
Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/08/1971 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0569
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0634
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060
++++
( 1 ) GU n . C 66 del 1 " . 7 . 1971 , pag . 28 :
( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1696/71 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1971
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 , 43 , 113 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che puo assumere forme diverse secondo i prodotti ;
considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità ; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ;
considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quandi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo , mentre il luppolo vi è soggetto ; che , data l'ampia possibilita di sostituzione esistente tra detti prodotti , tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo ; che è pertanto necessarlo estendere a succhi e agli estravi vegetali di luppolo , in virtù dell'articolo 113 , le misure relative agli scambi con i paesi terzi , e , in virtu dell'articolo 235 , le norme di commercializzazione fissate per il luppolo ;
considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità ; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonchè del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi ; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione , pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita ;
considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza , corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o , per i prodotti importati , che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti ; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualita tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato ;
considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità ; che , in proposito , il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a conrratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni , puo - facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato ; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità : che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico , onde garantire agli interessati che non saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi ;
considerando che , per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola , per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori , è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune , da parte degli agricoltori , delle loro produzioni alle esigenze del mercato ;
considerando che , a tal fine , l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato ; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori , ma anche costituendo unioni di associazioni ;
considerando che , per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa , occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri ; che , per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta , è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione , o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni ;
considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni ; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori ;
considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto ; che è opportuno facilitare , per un certo numero d'anni , la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle...
To continue reading
Request your trial