Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971 on the common organisation of the market in hops

Coming into Force01 January 1971,07 August 1971
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31971R1696
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1971/1696/oj
Published date04 August 1971
Date26 July 1971
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 175, 4 août 1971
EUR-Lex - 31971R1696 - IT

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/08/1971 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0569
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0634
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060


++++

( 1 ) GU n . C 66 del 1 " . 7 . 1971 , pag . 28 :

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1696/71 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 , 43 , 113 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che puo assumere forme diverse secondo i prodotti ;

considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità ; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ;

considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quandi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo , mentre il luppolo vi è soggetto ; che , data l'ampia possibilita di sostituzione esistente tra detti prodotti , tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo ; che è pertanto necessarlo estendere a succhi e agli estravi vegetali di luppolo , in virtù dell'articolo 113 , le misure relative agli scambi con i paesi terzi , e , in virtu dell'articolo 235 , le norme di commercializzazione fissate per il luppolo ;

considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità ; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonchè del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi ; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione , pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita ;

considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza , corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o , per i prodotti importati , che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti ; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualita tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato ;

considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità ; che , in proposito , il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a conrratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni , puo - facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato ; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità : che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico , onde garantire agli interessati che non saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi ;

considerando che , per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola , per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori , è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune , da parte degli agricoltori , delle loro produzioni alle esigenze del mercato ;

considerando che , a tal fine , l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato ; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori , ma anche costituendo unioni di associazioni ;

considerando che , per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa , occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri ; che , per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta , è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione , o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni ;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni ; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori ;

considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto ; che è opportuno facilitare , per un certo numero d'anni , la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle...

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