Commission Regulation (EU) 2018/683 of 4 May 2018 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain pneumatic tyres, new or retreaded, of rubber, of a kind used for buses or lorries, with a load index exceeding 121 originating in the People's Republic of China, and amending Implementing Regulation (EU) 2018/163

Coming into Force08 May 2018
End of Effective Date07 November 2018,31 December 9999
Celex Number32018R0683
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/683/oj
Published date07 May 2018
Date04 May 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 116, 7 May 2018
L_2018116IT.01000801.xml
7.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/8

REGOLAMENTO (UE) 2018/683 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.
(2) L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 («pneumatici nuovi e ricostruiti» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).
(3) Il 21 ottobre la Commissione ha pubblicato una rettifica all'avviso di apertura nella quale ha chiarito la definizione del prodotto in esame (3).
(4) Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus e autocarri originari della RPC e ha avviato un'inchiesta distinta. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).

1.2. Registrazione delle importazioni

(5) Il 30 agosto 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(6) Il 4 ottobre 2017 l'Associazione dell'industria della gomma cinese (China Rubber Industry Association, «CRIA») e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, «CCCMC») hanno presentato osservazioni sulla richiesta di registrazione. Esse sostenevano che tale richiesta non aveva rispettato lo standard probatorio applicabile poiché non vi era prova di pratiche di dumping nel passato né di un sostanziale aumento delle importazioni e neppure del fatto che le importazioni potessero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio. Il 19 ottobre 2017 la Commissione ha organizzato un'audizione su richiesta della CRIA, nella quale ha ribadito le proprie precedenti osservazioni.
(7) Il 2 febbraio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 («il regolamento sulla registrazione») (5) che dispone la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a decorrere dal 3 febbraio 2018. In tale regolamento la Commissione ha valutato le osservazioni formulate dalle parti interessate.
(8) Dopo che la registrazione è diventata efficace, Hankook Group (6) ha dichiarato che i propri diritti di difesa erano stati violati in quanto, prima dell'entrata in vigore del regolamento sulla registrazione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo all'intenzione della Commissione di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. Per tale ragione, Hankook Group ha asserito che era stato violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(9) La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la comunicazione preventiva è obbligatoria prima dell'istituzione delle misure definitive. La stessa disposizione non si applica a una decisione di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale articolo prevede soltanto la preventiva informazione degli Stati membri a tempo debito. Inoltre il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica solo a misure individuali sfavorevoli. Nel caso in esame, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali dell'Unione di registrare le importazioni. Il regolamento sulla registrazione non costituisce una misura individuale che incide negativamente su Hankook Group. Esso non era rivolto a Hankook Group né produceva effetti negativi a livello individuale per tale gruppo. Non vi è stata pertanto violazione né del diritto di difesa di Hankook Group né dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

(11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(13) Due produttori dell'Unione, rappresentati dal denunciante, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere alla Commissione di mantenere riservati i loro nomi per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti interessati dall'inchiesta di cui trattasi, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre due produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno successivamente chiesto che venisse riservato loro il medesimo trattamento.
(14) La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società.
(15) Due produttori esportatori, Giti Group (7) e Aeolus Group (8), hanno sostenuto che l'anonimato dei due produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante avrebbe potuto pregiudicare gravemente il diritto di difesa delle parti, in quanto non è possibile verificare che il denunciante rappresenti effettivamente più del 25 % della produzione totale dell'Unione. L'anonimato non consente inoltre alle parti interessate di conoscere il livello (9) in cui opera il denunciante e di conseguenza di effettuare osservazioni significative sul pregiudizio notevole che quest'ultimo potrebbe subire a causa delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione. Giti Group ha dichiarato inoltre che, secondo il denunciante, il livello 3 della produzione dell'Unione rappresentava solo il 16 % della produzione totale dell'Unione. Tale gruppo ha pertanto sostenuto che l'apertura del procedimento costituiva una violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Giti Group e Aeolus Group hanno infine affermato che la riservatezza impedisce alle parti interessate di sapere se i produttori dell'Unione inseriti nel campione siano collegati ai produttori cinesi esportatori.
(16) L'articolo 19 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni riservate salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. La Commissione ha ritenuto che la versione consultabile della denuncia permetteva alle parti interessate di verificare i requisiti di rappresentatività. La rappresentatività del denunciante deve inoltre essere verificata sulla base complessiva dell'industria per la quale si presume il pregiudizio e non per livello di mercato. Infine l'argomentazione secondo cui la mancanza di informazioni in merito a potenziali legami tra i denuncianti anonimi e i produttori esportatori cinesi avrebbe ostacolato i diritti di difesa delle parti interessate non ha convinto la Commissione. Di conseguenza le argomentazioni mosse contro la concessione della riservatezza sono state respinte.
(17) La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori di Repubblica di Corea («Corea»), Giappone, Repubblica dell'India («India»), Repubblica del Sud Africa («Sud Africa»), Repubblica di Turchia («Turchia»), Regno di Thailandia («Thailandia») e Repubblica federativa del
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT