Council Directive 89/395/EEC of 14 June 1989 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer

Coming into Force20 June 1989
End of Effective Date25 May 2000
Celex Number31989L0395
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/395/oj
Published date30 June 1989
Date14 June 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 30 June 1989
EUR-Lex - 31989L0395 - IT 31989L0395

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0017 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0066
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0066


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (89/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperaezione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/112/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (5), prevede, in molti casi, delle possibilità di deroghe nazionali;

considerando che nella duplice prospettiva della realizzazione del mercato interno e di una migliore informazione di tutti i consumatori della Comunità è opportuno eliminare tali deroghe;

considerando, in particolare, che l'esperienza acquisita in seguito all'adozione della direttiva 79/112/CEE consente di renderla applicabile a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe, in tutta la Comunità;

considerando che la data di conservazione minima ha dato buoni risultati; che tuttavia nell'interesse di una migliore protezione della salute pubblica deve esserle preferito un sistema di datazione più rigoroso nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili da punto di vista microbiologico; che in caso di dubbio deve essere prevista una procedura comunitaria;

considerando che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

considerando tuttavia che, fatta salva una decisione a livello comuntario circa il merito, occorre sin d'ora riconoscere al consumatore il diritto di essere informato del trattamento

GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 10.

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

mediante irradiazione subito da un prodotto alimentare, quando questo è autorizzato; che a tale scopo è opportuno prevedere che su ogni prodotto così trattato debba figurare una dicitura adeguata; che tuttavia disposizioni specifiche relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente questo stesso trattamento d'irradiazione;

considerando che, per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che nella fase precedente la vendita al consumatore finale soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali;

considerando che in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione delle competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità»;

2) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere...

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