Decision No 624/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing an action programme for customs in the Community (Customs 2013)

Coming into Force04 June 2007,01 January 2008
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32007D0624
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/624(1)/oj
Published date14 June 2007
Date23 May 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 154, 14 June 2007
L_2007154IT.01002501.xml
14.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 154/25

DECISIONE n. 624/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2003, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (3) (di seguito «Dogana 2007»), hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. È pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell’ambito dei suddetti programmi. È opportuno istituire un nuovo programma (di seguito «il programma») per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).
(2) Le amministrazioni doganali svolgono un ruolo essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal gruppo Politica doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante dai cambiamenti del contesto doganale allo stesso modo che se fossero un’unica amministrazione. È quindi importante che il programma sia coerente e di ausilio alla politica doganale e che il gruppo Politica doganale, composto dalla Commissione e dai direttori delle amministrazioni doganali degli Stati membri o dai loro rappresentanti tragga sostegno dal programma. L’attuazione del programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito della politica comune sviluppata dal gruppo Politica doganale.
(3) È necessario che l’azione in campo doganale dia priorità al miglioramento dei controlli e delle attività antifrode, riduca al minimo i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, assicuri una gestione efficiente dei controlli delle merci alle frontiere esterne e tuteli i cittadini dell’Unione europea garantendo la protezione e la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. La Comunità deve pertanto essere in grado, nell’ambito dei suoi poteri, di sostenere l’azione delle amministrazioni doganali degli Stati membri e a tal fine deve avvalersi pienamente di tutte le possibilità di cooperazione e mutua assistenza amministrativa offerte dalla normativa comunitaria.
(4) Al fine di sostenere il processo di adesione dei paesi candidati, occorre dare alle amministrazioni doganali di questi paesi il sostegno necessario perché possano assolvere, fin dalla data della loro adesione, l’insieme dei compiti richiesti dalla legislazione comunitaria, compresa la gestione della futura frontiera esterna. Pertanto il programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati e potenziali candidati.
(5) Al fine di sostenere le riforme doganali nei paesi che partecipano alla politica europea di vicinato, è opportuno offrire loro la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare ad attività selezionate del programma.
(6) La crescente globalizzazione del commercio, lo sviluppo di nuovi mercati ed i cambiamenti nei metodi e nella velocità di circolazione delle merci richiedono alle amministrazioni doganali degli Stati membri di rafforzare le relazioni tra loro e con le imprese, con gli ambienti giuridici e scientifici e con gli operatori attivi nel commercio con l’estero. Il programma dovrebbe offrire la possibilità, se del caso, a soggetti che rappresentano i suddetti ambienti o organismi di partecipare ad attività del programma.
(7) I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati nell’ambito di Dogana 2007 sono essenziali ai fini del funzionamento delle dogane all’interno della Comunità per lo scambio di informazioni fra le amministrazioni doganali e devono quindi continuare ad essere appoggiati nel quadro del programma.
(8) L’esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi doganali precedenti dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali in attività professionali utilizzando strumenti come benchmarking, gruppi di progetto, seminari, seminari di approfondimento, visite di lavoro, attività di formazione e azioni di monitoraggio contribuisce in misura notevole al raggiungimento degli obiettivi di tali programmi. Queste attività dovrebbero pertanto continuare, mentre dovrebbe essere possibile, se richiesto, sviluppare nuovi strumenti per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità che possono evidenziarsi.
(9) I funzionari delle amministrazioni doganali devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare e partecipare al programma. È responsabilità dei paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.
(10) La valutazione intermedia del programma Dogana 2007 ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio di conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto, nell’ambito del programma una particolare attenzione deve essere rivolta alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze.
(11) Sebbene la responsabilità primaria per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del programma spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un’azione comunitaria per il coordinamento delle attività perseguite nell’ambito del programma nonché per fornire l’infrastruttura e l’impulso necessario.
(12) Dato che gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
(13) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce l’importo di riferimento privilegiato per l’autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
(14) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del programma

1. È istituito un programma pluriennale d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (di seguito «il programma»), valido per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri per garantire il funzionamento efficace del mercato interno nel settore doganale.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;
b) benchmarking;
c) seminari e seminari di approfondimento;
d) gruppi di progetto e gruppi di indirizzo;
e) visite di lavoro;
f) attività di formazione;
g) azioni di monitoraggio;
h) ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l’amministrazione doganale e per le altre attività connesse;
2) «funzionario»: il membro di un’amministrazione.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a) paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed ai termini e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle decisioni di associazione del Consiglio;
b) paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3. Al programma possono partecipare anche...

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