Council Regulation (EC) No 1310/97 of 30 June 1997 amending Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings

Coming into Force01 March 1998
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number31997R1310
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/1310/oj
Published date09 July 1997
Date30 June 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 9 July 1997
EUR-Lex - 31997R1310 - IT 31997R1310

Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 09/07/1997 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1310/97 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che le concentrazioni aventi un impatto significativo in vari Stati membri che non raggiungono le soglie di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (4), possono avere i requisiti per essere assoggettate a esame nell'ambito di più sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni; che la notifica multipla della medesima operazione accresce l'incertezza del diritto, gli adempimenti e i costi a carico delle imprese e può condurre a valutazioni divergenti;

(2) considerando che l'estensione del controllo comunitario delle concentrazioni a quelle che hanno un impatto significativo in vari Stati membri assicurerà un sistema a «sportello unico» e consentirà, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di valutare l'impatto di tali concentrazioni sulla concorrenza nella Comunità nel suo complesso;

(3) considerando che occorre fissare ulteriori criteri per l'assoggettamento delle concentrazioni al controllo comunitario in modo da conseguire gli obiettivi sopra descritti; che detti criteri devono assumere la forma di nuove soglie espresse in termini di fatturato totale delle imprese interessate realizzato sia a livello mondiale sia nella Comunità e in almeno tre Stati membri;

(4) considerando che è opportuno che la Commissione, al termine di una fase iniziale di applicazione del presente regolamento, riferisca al Consiglio sull'attuazione di tutte le soglie e di tutti i criteri applicabili, affinché il Consiglio, a norma dell'articolo 145 del trattato, sia in grado di modificare i criteri o di correggere il livello delle soglie previsti nel presente regolamento;

(5) considerando che è opportuno definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura della struttura delle imprese interessate; che, nel caso specifico delle imprese comuni, è opportuno includere nel campo d'applicazione e assoggettare alle procedure del regolamento (CEE) n. 4064/89 tutte le imprese comuni a pieno titolo; che occorre disporre che la Commissione applichi a dette imprese comuni, oltre al criterio della posizione dominante di cui all'articolo 2 di tale regolamento, i criteri di cui all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, se ed in quanto la loro costituzione ha come diretta conseguenza una sensibile restrizione della concorrenza tra imprese che restano indipendenti; che, se gli effetti di dette imprese comuni sul mercato hanno principalmente carattere strutturale, l'articolo 85, paragrafo 1 in generale non si applica; che l'articolo 85, paragrafo 1 può applicarsi se due o più delle imprese fondatrici continuano ad perare sul mercato dell'impresa comune o, all'occorrenza, se la costituzione dell'impresa comune ha il fine o l'effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza tra le imprese fondatrici su mercati a monte, a valle o contigui; che in tale caso tutte le conseguenze, sotto il profilo della concorrenza, della costituzione dell'impresa comune devono essere valutate nell'ambito della stessa procedura;

(6) considerando che al fine di calcolare il fatturato degli enti creditizi e gli altri istituti finanziari è preferibile utilizzare il reddito bancario piuttosto che una determinata percentuale dello stato patrimoniale, poiché il metodo basato su tale reddito rispecchia più fedelmente la realtà economica dell'intero settore bancario;

(7) considerando che è opportuno disporre espressamente che le decisioni adottate al termine della prima fase della procedura riguardino anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie;

(8) considerando che la Commissione ha facoltà di dichiarare un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune nella seconda fase della procedura, a seguito di impegni delle parti che siano proporzionali al problema sotto il profilo della concorrenza e lo risolvano interamente; che è parimenti opportuno accettare impegni nella prima fase della procedura nei casi in cui il problema che sorge sotto il profilo della concorrenza è ben identificabile e può essere risolto facilmente; che è opportuno disporre espressamente che in tali casi la decisione della Commissione può essere subordinata a condizioni e obblighi; che occorre garantire, in entrambe le fasi della procedura, la trasparenza e l'effettiva consultazione degli Stati membri e dei terzi interessati;

(9) considerando che per garantire un controllo efficace è opportuno disporre che la realizzazione delle operazioni di concentrazione sia sospesa fino all'adozione di una decisione definitiva; che d'altra parte deve essere possibile concedere una deroga dall'obbligo di sospendere l'operazione, se del caso; che nel decidere se concedere o meno una deroga la Commissione deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali la natura e la...

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