Council Regulation (EC) No 388/2006 of 23 February 2006 establishing a multiannual plan for the sustainable exploitation of the stock of sole in the Bay of Biscay

Coming into Force27 March 2006
End of Effective Date31 December 9999
Published date29 September 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/388/oj
Date23 February 2006
Celex Number32006R0388
CourtCouncil of the European Union
L_2006065IT.01000101.xml
7.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65/1

REGOLAMENTO (CE) N. 388/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2006

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
(2) È altresì necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nel golfo di Biscaglia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).
(3) L'obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.
(4) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive, tra l'altro, che per conseguire tale obiettivo la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Essa dovrebbe mirare ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire ad attività di pesca efficienti nel contesto di un'industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo alle persone che dipendono dalla pesca della sogliola del golfo di Biscaglia e tenga conto degli interessi dei consumatori.
(5) Per conseguire tale obiettivo, i livelli dei tassi di mortalità per pesca devono essere controllati in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.
(6) Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock interessati ed istituendo un regime che riduca, per tali stock, lo sforzo di pesca ad un livello tale da rendere improbabile il superamento del TAC.
(7) Dal parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia dovrebbe essere di 13 000 tonnellate.
(8) Lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia è prossimo ai livelli precauzionali di biomassa e conseguire tali livelli a breve termine non richiede l'applicazione del pieno regime di gestione dello sforzo. Tuttavia è opportuno fissare misure atte a limitare la capacità totale delle principali flotte che pescano tale stock, nella prospettiva di ridurre col tempo tale capacità, assicurare che la risorsa si ricostituisca e impedire che lo sforzo di pesca aumenti in futuro.
(9) Per assicurare l'ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamentto sostenibile dello stock di sogliola che vive nel golfo di Biscaglia (di seguito «sogliola del golfo di Biscaglia»).

2. Ai fini del presente regolamento, per «golfo di Biscaglia» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIIa e VIIIb dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Articolo 2

Obiettivo del piano

1. Il piano è inteso a portare la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia al di sopra del livello precauzionale di 13 000 tonnellate nel 2008 o prima e, in seguito, ad assicurarne lo sfruttamento sostenibile.

2. Tale obiettivo è conseguito riducendo gradatamente il tasso di mortalità per pesca di tale stock.

Articolo 3

Disposizioni normative e fissazione del TAC annuale

1. Una volta che la biomassa dello stock di riproduzione sia stimata dal CIEM pari o superiore al livello precauzionale di 13 000 tonnellate, il Consiglio decide a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione:

a) il livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine; e
b) un tasso di riduzione del tasso di mortalità per pesca da applicare fintantoché il livello del tasso di mortalità da conseguire per pesca deciso a norma della lettera a) non sia stato raggiunto.

2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per la sogliola del golfo di Biscaglia per l'anno seguente.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Procedura per la fissazione del TAC

1. Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata inferiore alle 13 000 tonnellate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce...

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