Commission Regulation (EU) 2017/1347 of 13 July 2017 correcting Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008 (Text with EEA relevance. )
Coming into Force | 27 July 2017 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32017R1347 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1347/oj |
Published date | 24 July 2017 |
Date | 13 July 2017 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 192, 24 July 2017 |
24.7.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 192/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2017
che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2007/46/CE definisce il quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Diversi elementi di tale quadro, in particolare relativi alla scheda informativa del costruttore, ai verbali di prova, al certificato di conformità e alle condizioni di omologazione, devono essere adattati per tener conto del nuovo regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4). |
(2) | I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 impongono ai veicoli nuovi, rispettivamente leggeri e pesanti, il rispetto di determinati limiti di emissione e stabiliscono ulteriori requisiti relativi all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
(3) | Per quanto riguarda i veicoli pesanti, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state adottate con il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (5). È necessario correggere diversi errori tecnici negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di garantirne la corretta applicazione. |
(4) | Per quanto riguarda i veicoli leggeri, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6) e il regolamento (UE) 2017/1151. Modificando il regolamento (CE) n. 692/2008, il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (7) ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione. Il regolamento (UE) 2017/1151 ha allineato la procedura di omologazione alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) come stabilita nel regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 15 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). |
(5) | Per quanto riguarda la nuova procedura di prova per le emissioni per evaporazione, dovrebbe essere precisata la data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/1221. La nuova procedura di prova dovrebbe diventare obbligatoria nell'Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni di veicoli a decorrere dal 1o settembre 2019. |
(6) | Per quanto riguarda la nuova procedura WLTP, è necessario correggere diversi errori tecnici di cui agli articoli 2 e 15 e agli allegati I, IIIA, V, VII, VIII, XII e XXI del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di garantirne la corretta applicazione. |
(7) | È opportuno inoltre chiarire le disposizioni relative alla famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento del WLTP. |
(8) | Le correzioni previste dal presente regolamento sono intrinsecamente collegate, poiché solo la loro totalità garantisce una corretta applicazione delle rispettive misure di omologazione. |
(9) | È opportuno pertanto rettificare la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 715/2007, il regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151. |
(10) | Data la necessità di garantire che il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151 siano applicati correttamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza. |
(11) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono rettificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento (UE) n. 582/2011
Gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011 sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1221
All'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.»
Articolo 4
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:
1) | l'articolo 2 è così modificato:
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2) | l'articolo 15 è così modificato:
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