Commission Regulation (EU) 2017/1347 of 13 July 2017 correcting Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EU) No 582/2011 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Regulation (EC) No 692/2008 (Text with EEA relevance. )

Coming into Force27 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1347
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/1347/oj
Published date24 July 2017
Date13 July 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 24 July 2017
L_2017192IT.01000101.xml
24.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/46/CE definisce il quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Diversi elementi di tale quadro, in particolare relativi alla scheda informativa del costruttore, ai verbali di prova, al certificato di conformità e alle condizioni di omologazione, devono essere adattati per tener conto del nuovo regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4).
(2) I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 impongono ai veicoli nuovi, rispettivamente leggeri e pesanti, il rispetto di determinati limiti di emissione e stabiliscono ulteriori requisiti relativi all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
(3) Per quanto riguarda i veicoli pesanti, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state adottate con il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (5). È necessario correggere diversi errori tecnici negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di garantirne la corretta applicazione.
(4) Per quanto riguarda i veicoli leggeri, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6) e il regolamento (UE) 2017/1151. Modificando il regolamento (CE) n. 692/2008, il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (7) ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione. Il regolamento (UE) 2017/1151 ha allineato la procedura di omologazione alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) come stabilita nel regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 15 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
(5) Per quanto riguarda la nuova procedura di prova per le emissioni per evaporazione, dovrebbe essere precisata la data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/1221. La nuova procedura di prova dovrebbe diventare obbligatoria nell'Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni di veicoli a decorrere dal 1o settembre 2019.
(6) Per quanto riguarda la nuova procedura WLTP, è necessario correggere diversi errori tecnici di cui agli articoli 2 e 15 e agli allegati I, IIIA, V, VII, VIII, XII e XXI del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di garantirne la corretta applicazione.
(7) È opportuno inoltre chiarire le disposizioni relative alla famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento del WLTP.
(8) Le correzioni previste dal presente regolamento sono intrinsecamente collegate, poiché solo la loro totalità garantisce una corretta applicazione delle rispettive misure di omologazione.
(9) È opportuno pertanto rettificare la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 715/2007, il regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151.
(10) Data la necessità di garantire che il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151 siano applicati correttamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono rettificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (UE) n. 582/2011

Gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011 sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1221

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Si applica a decorrere dal 1o settembre 2019.»

Articolo 4

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151

Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) “contachilometri”, uno strumento che indica al conducente la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;»;
b) il punto 33 è soppresso;
c) i punti 47 e 48 sono sostituiti dai seguenti:
«47) “serbatoio monostrato”, un serbatoio costituito da un solo strato di materiale, escludendo i serbatoi metallici, ma includendo i materiali solfonati/fluorurati;
48) “serbatoio multistrato”, un serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi;»
d) è aggiunto il seguente punto 49:
«49) “classe di inerzia”, una categoria di masse di prova del veicolo corrispondente ad una inerzia equivalente di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, tabella A4a/3, quando la massa di prova è uguale alla massa di riferimento.»;
2) l'articolo 15 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. A decorrere dal 1o settembre 2017 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento. Per le nuove omologazioni richieste prima del 1o settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione. 3. A decorrere dal 1o settembre 2018 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, considereranno i certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli. Per i nuovi veicoli immatricolati prima del 1o settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione.»;
b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le prove di tipo 1/I effettuate in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 devono essere riconosciute dall'autorità di omologazione ai fini della produzione di componenti difettosi o deteriorati per simulare guasti che consentano la valutazione delle prescrizioni di cui all'allegato XI del presente regolamento;»;
c) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c):
«c) le dimostrazioni di durata, se le prove di tipo 1/I sono state effettuate in conformità all'allegato VII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del
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