90/424/EEC: Council Decision of 26 June 1990 on expenditure in the veterinary field

Coming into Force26 July 1990
End of Effective Date24 May 2009
Celex Number31990D0424
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj
Published date18 August 1990
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 224, 18 August 1990
EUR-Lex - 31990D0424 - IT 31990D0424

90/424/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0019 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0136
12EM


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (90/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale del settore ed il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria dalla Comunità;

considerando che per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono stata avviate o che lo saranno;

considerando che la Comunità deve prendere le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che in tale contesto occorre contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi;

considerando che è altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l'apparizione

di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo;

considerando che la nuova politica in materia di controlli presuppone la soppressione dei controlli alle frontiere interne e l'armonizzazione del sistema di controllo per i prodotti provenienti dai paesi terzi; che é opportuno agevolare l'applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo del nuovo regime;

considerando che per l'armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è

opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico; che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità; che, in particolare nel settore della protezione degli animali, è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse;

considerando che talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità; che a tale proposito vanno

citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5); la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85; la decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo (7); la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica (8), modificata della decisione 87/488/CEE (9); la decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (10), modificata dalla decisione 89/577/CEE (11); la decisione 85/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna (12) e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione (13); che è opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione; che tuttavia, per quanto riguarda l'azione complementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini prevista dalla decisione 87/58/CEE (14) sembra giustificato,

¹

¹

¹

¹

¹

¹

per motivi di coerenza, prevedere la possibilità di aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per la macellazione degli animali;

considerando che occorre prevedere un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali; che è opportuno raggruppare in un unico titolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie degli animali e comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure d'attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

- azioni veterinarie specifiche,

- azioni di controllo nel settore veterinario,

- programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (15).

TITOLO I

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

- gli interventi d'emergenza;

- la lotta contro l'afta epizootica;

- le azioni a favore della protezione degli animali;

- la partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie;

- le azioni tecniche o scientifiche.

Capitolo 1

Interventi di urgenza

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

- peste bovina,

- peste dei piccoli ruminanti,

- malattia vescicolosa dei suini,

- febbre catarrale degli ovini,

- malattia di Teschen,

- peste avicola,

- vaiolo degli ovi-caprini,

- febbre della valle del Rift,

- dermatite nodulare contagiosa,

- peste equina,

- stomatite vescicolosa,

- encefalite equina virale venezuelana.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

- l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;

- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformente al terzo trattino;

- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;

- la creazione di zone di protezione;

- l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;

- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;

- l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.

3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE (16), in appresso denominato «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene deter-

minato secondo la procedura prevista all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT