Commission Directive 2007/41/EC of 28 June 2007 amending certain Annexes to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

Coming into Force19 July 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007L0041
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/41/oj
Published date29 June 2007
Date28 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 169, 29 June 2007
L_2007169IT.01005101.xml
29.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169/51

DIRETTIVA 2007/41/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica alcuni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE elenca organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e prevede misure contro la loro introduzione negli Stati membri a partire da altri Stati membri o da paesi terzi. Essa stabilisce inoltre il riconoscimento di zone protette all’interno della Comunità.
(2) La Danimarca è stata riconosciuta come zona protetta nei confronti della Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. In esito ai pertinenti esami effettuati in Danimarca, quest’ultima ha prodotto informazioni da cui risulta che un’adeguata protezione fitosanitaria del suo territorio contro la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr non comporta la necessità di mantenere lo status della Danimarca come zona protetta nei confronti di questo organismo nocivo, sicché la Danimarca ha chiesto la revoca di tale status. Ne consegue che la Danimarca non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di detto organismo.
(3) La Repubblica ceca, la Francia e l’Italia hanno trasmesso informazioni da cui risulta che la Repubblica ceca, le regioni francesi Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia nonché la regione italiana Basilicata devono essere riconosciute come zone protette per quanto riguarda il Grapevine flavescence dorée MLO, perché questo agente patogeno non è presente in tali territori. Occorre pertanto stabilire prescrizioni speciali per quanto riguarda l’introduzione e la circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nelle zone protette interessate.
(4) Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative...

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