Council Directive 88/642/EEC of 16 December 1988 amending Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work

Coming into Force21 December 1988
End of Effective Date05 May 2001
Celex Number31988L0642
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/642/oj
Published date24 December 1988
Date16 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 356, 24 December 1988
EUR-Lex - 31988L0642 - IT

Direttiva 88/642/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1988 pag. 0074 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0138


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1988 che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (88/642/CEE) (88/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per migliorare la protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, è necessario rafforzare le disposizioni della direttiva 80/1107/CEE (4), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 febbrario 1984, relativa ad un secondo programma d'azione della Comunità europea in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (5) prevede misure per l'armonizzazione delle disposizioni e misure relative alla protezione dei lavoratori contro taluni agenti chimici, fisici e biologici; che, per garantire un'evoluzione equilibrata, occorre pertanto armonizzare e migliorare queste misure, adattandole al progresso tecnico; che tale armonizzazione e miglioramento devono essere fondati su principi comuni;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, sulla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (6), sottolinea l'importanza di un miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che in virtù della decisione 74/325/CEE (7), modifica dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione in vista dell'elaborazione di proposte in questo settore;

considerando che per un certo numero di agenti il Consiglio fisserà in direttive particolari i valori limite di carattere vincolare di esposizione professione e, se del caso, le altre prescrizioni specifiche;

considerando che per gli altri agenti occorre prevedere, a livello comunitario, l'elaborazione di valori limite di carattere indicativo dei quali gli Stati membri terranno conto, tra gli altri elementi, in occasione della fissazione dei valori limite nazionali;

considerando che i rappresentanti delle parti sociali hanno un ruolo da svolgere nel settore della protezione dei lavoratori;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono prescrizioni minime e non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca altre misure, per una maggiore protezione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 80/1107/CEE è modificata nel modo seguente:

1) l'articolo 3, paragarafo 1 è completato dal comma seguente:

« Il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato, può modificare l'allegato I per inserirvi tra l'altro taluni agenti per i quali il o i valori limite di carattere vincolante e/o le altre prescrizioni specifiche risultano necessari. »;

2) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. a) per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione dei lavoratori, determinazione della natura e del grado di esposizione dei lavoratori, per poter valutare ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e stabilire le misure da prendere;

b) fissazione di valore limite e di modalità di campionatura, di misurazione e...

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