Council Regulation (EC) No 320/2006 of 20 February 2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community and amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy

Coming into Force01 July 2006,03 March 2006
End of Effective Date13 December 2015
Celex Number32006R0320
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/320/oj
Published date28 February 2006
Date20 February 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 28 February 2006
L_2006058IT.01004201.xml
28.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/42

REGOLAMENTO (CE) N. 320/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) L’industria comunitaria dello zucchero attraversa difficoltà strutturali, dovute alla congiuntura a livello comunitario e internazionale, che rischiano di compromettere la competitività e persino la redditività economica dell’intero settore. Questi problemi non possono essere risolti efficacemente con i soli strumenti di gestione del mercato offerti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero. Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale da rispettare gli interessi legittimi dell'industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità.
(2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Per motivi di sana gestione finanziaria, questo fondo dovrebbe essere integrato nella sezione Garanzia del FEAOG e quindi essere soggetto alle procedure e ai meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3) e, dal 1o gennaio 2007, nel Fondo europeo agricolo di garanzia istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4).
(3) Poiché le regioni ultraperiferiche sono attualmente oggetto di programmi di sviluppo intesi ad accrescere la competitività della loro produzione di zucchero greggio e inoltre producono zucchero greggio di canna in concorrenza con i paesi terzi, i quali non sono soggetti al contributo temporaneo per la ristrutturazione, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese delle regioni ultraperiferiche.
(4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti dall’Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo gettito dovrebbe essere considerato un «entrata con destinazione specifica» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).
(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario.
(6) Al fine di fornire sostegno ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che devono cessare la produzione a causa della chiusura degli zuccherifici che erano soliti rifornire, una parte dell'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere messa a disposizione di tali coltivatori nonché dei fornitori di macchinari che hanno lavorato per loro al fine di compensare le perdite risultanti da tali chiusure e in particolare la perdita di valore degli investimenti in macchinari specializzati.
(7) Poiché i pagamenti del contributo di ristrutturazione al fondo di ristrutturazione temporaneo sono effettuati per un determinato periodo di tempo, è necessario che i pagamenti dell'aiuto alla ristrutturazione siano scaglionati nel tempo.
(8) La decisione relativa alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere adottata dallo Stato membro interessato. Le imprese disposte a rinunciare alle loro quote dovrebbero presentare una domanda a tale Stato membro fornendogli tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di prendere una decisione sull'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre taluni requisiti sociali e ambientali per tener conto delle specificità del caso presentato purché detti requisiti non limitino lo svolgimento del processo di ristrutturazione.
(9) La domanda relativa all'aiuto alla ristrutturazione dovrebbe contenere un piano di ristrutturazione. Quest'ultimo dovrebbe fornire allo Stato membro interessato tutte le informazioni tecniche, sociali, ambientali e finanziarie pertinenti che gli consentano di decidere in merito alla concessione dell'aiuto alla ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per esercitare il controllo indispensabile sull'attuazione di tutti gli elementi della ristrutturazione.
(10) Nelle regioni interessate dal processo di ristrutturazione potrebbe risultare opportuno promuovere attività alternative alla bieticoltura alla coltivazione della canna da zucchero e alla produzione di zucchero. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare una certa aliquota delle risorse del fondo di ristrutturazione a misure di diversificazione. Tali misure, stabilite nell'ambito del piano di ristrutturazione nazionale, possono assumere la forma di misure identiche a talune misure sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (6), o a misure conformi alla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.
(11) Allo scopo di accelerare il processo di ristrutturazione, l'aiuto disponibile per la diversificazione dovrebbe essere aumentato se le quote rinunciate vanno oltre determinati livelli.
(12) Le raffinerie a tempo pieno dovrebbero avere la possibilità di adattare la loro situazione alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero. L'adattamento dovrebbe essere sostenuto da un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione purché lo Stato membro approvi il piano aziendale che prevede l'adattamento. Gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare un'equa ripartizione dell'aiuto disponibile tra le raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio.
(13) Si dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche in taluni Stati membri mediante un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione, purché esso rientri nel programma di ristrutturazione nazionale.
(14) Il fondo di ristrutturazione, dovendo essere finanziato per un periodo di tre anni, non dispone sin dall'inizio di tutti i mezzi finanziari necessari. Occorrerebbe pertanto definire norme relative alla limitazione della concessione dell'aiuto.
(15) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
(16) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici in caso di emergenza.
(17) Il fondo di ristrutturazione finanzierà misure che, per la natura stessa del meccanismo di ristrutturazione, non rientrano nelle categorie di spesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005. È dunque necessario modificare di conseguenza questo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fondo di ristrutturazione temporaneo

1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato «fondo di ristrutturazione»).

Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1o gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.

3. Il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 è un’entrata destinata al fondo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Gli eventuali importi residui di cui il fondo di ristrutturazione disponga dopo aver finanziato le spese di cui al paragrafo 2 sono assegnati al FEAGA.

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