Commission Regulation (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related substances (Text with EEA relevance. )

Coming into Force04 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1000
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/1000/oj
Published date14 June 2017
Date13 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 14 June 2017
L_2017150IT.01001401.xml
14.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/14

REGOLAMENTO (UE) 2017/1000 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'acido perfluoroottanoico («PFOA»), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (2) presentano alcune proprietà specifiche quali elevata resistenza all'attrito, elevata costante dielettrica, resistenza al calore e agli agenti chimici e una bassa energia di superficie. Essi sono impiegati in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di fluoropolimeri e di fluoroelastomeri, come tensioattivi nelle schiume antincendio e nella produzione di tessuti e di carta ai fini della repellenza all'acqua, al grasso, all'olio e/o alla sporco.
(2) Il 14 giugno 2013 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha identificato il PFOA come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») in conformità all'articolo 57, lettera d), del summenzionato regolamento. Il 20 giugno 2013 il PFOA è stato inserito nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti («SVHC») candidate per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(3) Il 17 ottobre 2014 la Germania e la Norvegia hanno presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo (3) a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), proponendo di limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, al fine di affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Germania e la Norvegia hanno proposto un limite di concentrazione di 2 ppb per la presenza di tali sostanze in altre sostanze, in miscele o in articoli, senza esenzioni, fatta eccezione per gli articoli di seconda mano per i quali l'utilizzo finale nell'Unione può essere dimostrato prima della data di applicazione della restrizione.
(4) L'8 settembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere giungendo alla conclusione che, fatta salva la modifica del campo di applicazione e delle condizioni proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una restrizione generale in materia di fabbricazione, uso e immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. Il RAC ha proposto due diversi limiti di concentrazione, 25 ppb per il PFOA e i suoi sali e 1 000 ppb per una sostanza correlata al PFOA o per una combinazione di sostanze correlate al PFOA in altre sostanze, in miscele o in articoli, tenendo conto della possibile presenza di impurezze inevitabili e di contaminanti non intenzionali come pure delle capacità dei metodi analitici. Il RAC ha proposto di esentare dalla restrizione i rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa, i dispositivi medici impiantabili e le sostanze o miscele utilizzate nei semiconduttori e nei processi fotolitografici, considerato l'impatto ambientale relativamente basso e i lunghi tempi di sostituzione. Il RAC ha inoltre proposto di esentare l'uso delle sostanze come sostanze intermedie isolate trasportate, al fine di consentire la fabbricazione di alternative nonché l'immissione sul mercato di articoli di seconda mano.
(5) Il 4 dicembre 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere indicando che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di costi e benefici socioeconomici.
(6) Il SEAC ha concordato con le esenzioni proposte dal RAC, suggerendo un differimento di tre anni della restrizione, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi. In base a considerazioni socioeconomiche, ad esempio costi elevati, notevole onere economico, mancanza di alternative, emissioni nell'ambiente relativamente ridotte, usi critici con elevati benefici sociali, il SEAC ha suggerito differimenti più lunghi della restrizione per inchiostri da stampa in lattice, tessuti per la protezione dei lavoratori, membrane destinate ai tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti, alcuni
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