Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Text with EEA relevance. )

Coming into Force11 December 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017L2102
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/2102/oj
Published date21 November 2017
Date15 November 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 21 November 2017
L_2017305IT.01000801.xml
21.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/8

DIRETTIVA (UE) 2017/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contiene una richiesta per la Commissione di esaminare la necessità di modificare l'ambito di applicazione di tale direttiva per quanto riguarda le AEE da essa considerate e, se del caso, presentare una proposta legislativa riguardo alle eventuali esenzioni supplementari relative a tali AEE.
(2) Le operazioni sul mercato secondario per le AEE, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione. Dovrebbe essere assicurato un alto livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, anche mediante il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Si dovrebbero evitare oneri amministrativi inutili per gli operatori di mercato. La direttiva 2011/65/UE autorizza le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ma che non risulterebbero conformi alla direttiva 2011/65/UE, a continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, decorsa tale data, sono vietate le operazioni di prima immissione sul mercato nonché le operazioni sul mercato secondario delle AEE non conformi. Tale divieto di operazioni sul mercato secondario non è coerente con i principi generali su cui si basano le misure dell'Unione per il ravvicinamento delle norme relative ai prodotti e pertanto dovrebbe essere eliminato.
(3) Alcune categorie di prodotti di nicchia dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE, in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l'ambiente o la salute e causerebbe problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.
(4) Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.
(5) La direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
(6) Per tutte le pertinenti categorie di AEE, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE dovrebbero essere chiaramente specificate. Analogamente, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11.
(7) Quando è presentata una domanda per il rinnovo di un'esenzione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione entro sei mesi prima della data di scadenza dell'esenzione in vigore, tranne nel caso in cui circostanze specifiche giustifichino un termine diverso. Non è specificato il termine entro il quale la Commissione è tenuta ad
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