Règlement (UE) 2019/220 de la Commission du 6 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

Coming into Force27 February 2019
End of Effective Date31 December 9999
Date06 February 2019
Published date07 February 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj
Celex Number32019R0220
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 35, 7 février 2019
L_2019035IT.01000301.xml
7.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/3

REGOLAMENTO (UE) 2019/220 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Scopo del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (2) è l'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES, di seguito «la convenzione»).
(2) Nella settima riunione della conferenza delle parti della convenzione sono state decise alcune modifiche della risoluzione Conf. 11.20 (Rev. CoP17) relative al commercio di elefanti e rinoceronti vivi. Nella stessa riunione è stato ristrutturato e aggiornato l'elenco delle opere di riferimento per la nomenclatura allegato alla risoluzione Conf. 12.11 (Rev. CoP17), che serve per indicare i nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati.
(3) Il comitato permanente della convenzione, nella 67a riunione, ha adottato orientamenti riveduti per la presentazione delle relazioni annuali. Gli orientamenti comprendono i codici riveduti che devono essere inclusi nella descrizione degli esemplari e delle unità di misura da usare nelle licenze e nei certificati.
(4) Le modifiche delle risoluzioni Conf. 11.20 e Conf. 12.11 e la revisione dei codici e delle unità di misura devono essere riportate nel regolamento (CE) n. 865/2006.
(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 865/2006.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter Contenuto specifico delle licenze e dei certificati relativi ai rinoceronti vivi e agli elefanti vivi Le licenze e i certificati, rilasciati a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, per l'importazione e la riesportazione di rinoceronti vivi o di elefanti vivi provenienti da popolazioni inserite nell'allegato B del suddetto regolamento contengono l'indicazione della condizione che corno e avorio di tali animali e della loro discendenza non possono essere oggetto di scambi né di attività commerciali all'interno dell'Unione. Inoltre, i rinoceronti vivi e gli elefanti vivi provenienti da dette popolazioni non sono oggetto di caccia da trofeo al di fuori delle rispettive aree storiche di distribuzione.»;
2) il testo degli allegati VII e VIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all'articolo 5, punti 1 e 2, per la descrizione degli esemplari

Descrizione Codice commerciale Unità raccomandate Altre unità Spiegazione
stecche BAL kg n. fanoni di balena
corteccia BAR kg corteccia d'albero (grezza, essiccata o in polvere; non lavorata)
corpo BOD n. kg corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi pesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfalle preparate, rettili in alcool, trofei di caccia interi imbalsamati ecc.
osso BON kg n. ossa, comprese le mascelle
calipee CAL kg calipee o calipash (cartilagine della tartaruga utilizzata nelle zuppe)
carapace CAP n. kg corazze intere grezze o non lavorate delle specie di Testudines
intaglio CAR kg n. prodotti intagliati (avorio, osso e corno esclusi) ad esempio corallo e legno, anche di artigianato. NB: gli oggetti intagliati in avorio devono essere indicati come tali (v. infra - «IVC»). Inoltre, per le specie da cui è possibile intagliare più di un tipo di prodotto (ad esempio corna e ossa) il codice commerciale dovrebbe, ove possibile, indicare il tipo di prodotto in commercio (ad esempio intaglio in osso «BOC», intaglio in corno «HOC»).
intaglio - osso BOC kg n. intaglio in osso
intaglio - corno HOC kg n. intaglio in corno
intaglio - avorio IVC kg n. intagli in avorio, compresi, ad esempio, piccoli pezzi di avorio (manici di coltelli, figure di scacchi, tessere per mahjong ecc.). NB: le zanne di elefante intagliate intere devono figurare come zanne (v. infra «TUS») Gli articoli di gioielleria in avorio intagliato devono essere comunicati come «articoli di gioielleria - avorio» (v. infra «IJW»).
caviale CAV kg uova morte trattate non fecondate di tutte le specie di Acipenseriformes; anche note come «uova di storione»
trucioli CHP kg trucioli di legno, segnatamente Aquilaria spp., Gyrinops spp. e Pterocarpus santalinus
artiglio CLA n. kg artigli, ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia (NB: gli artigli di tartaruga sono di norma scaglie e non veri artigli)
tessuto CLO m2 kg tessuto: se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specie CITES, il peso del pelo della specie in questione deve, se possibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice «HAI».
corallo (grezzo) COR n. kg corallo grezzo o non lavorato e corallo pietrificato (anche roccia viva e substrato) [secondo la definizione della risoluzione Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. il corallo pietrificato va registrato come «Scleractinia spp.» NB: l'articolo deve essere registrato per numero di pezzi solo se gli esemplari di corallo sono trasportati in acqua. la roccia viva (trasportata umida in scatole) va espressa in kg; il substrato di corallo deve essere registrato per numero di pezzi (poiché questi sono trasportati in acqua come substrato cui sono attaccati i coralli non-CITES).
prodotti cosmetici COS g ml prodotti cosmetici che contengono estratti di specie elencate nella CITES. La quantità deve corrispondere alla quantità delle specie elencate nella CITES presenti.
coltura CUL n. di provette ecc. colture di piante riprodotte artificialmente
derivati DER kg/l derivati (diversi da quelli figuranti altrove in questa tabella)
pianta secca DPL n. piante secche - ad esempio esemplari da erbario
orecchio EAR n. orecchie, di solito di elefante
uovo EGG n. kg uova intere morte o schiacciate (cfr. anche «caviale»)
uovo (vivo) EGL n. kg uova vive fecondate, di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati
uovo (guscio) ESH g/kg gusci di uova grezzi o non lavorati, ad esclusione delle uova intere
estratto EXT kg l estratto, di solito estratti vegetali
penna FEA kg/ n. di ali n. penne - nel caso di oggetti (ad esempio quadri) fatti di penne, indicare il numero di oggetti
fibra FIB kg m fibre - ad esempio fibra di piante, ma anche cordatura delle racchette da tennis
pinna FIN kg pinne o parti di pinne (comprese le natatoie) fresche, congelate o essiccate
novellame FIG kg n. giovani pesci di uno o due anni per acquariofilia, per incubatrici o per operazioni di rilascio
fiore FLO kg fiori
vaso da fiori FPT n. vasi da fiori fatti con parti di piante, ad esempio: fibre di felci arborescenti (NB: le piante vive commerciate nei cosiddetti «vasi comuni» vanno registrate come «piante vive» e non come vasi da fiori)
cosce di rana LEG kg cosce di rana
frutta FRU kg frutta
zampa FOO n. zampe - ad esempio elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, coccodrillo ecc.
prodotti di pellicceria (grandi) FPL n. grandi manufatti di pelliccia - coperte di pelliccia d'orso o di lince o altri prodotti di pelliccia di dimensioni considerevoli.
prodotti di pelliccia (piccoli) FPS n. piccoli manufatti di pelliccia - anche borsette, portachiavi, portamonete, guanciali, finiture ecc.
bile GAL kg bile
cistifellea GAB n. kg cistifellea
articolo di abbigliamento GAR n. articoli di abbigliamento, compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioni e decorazioni; sono escluse le calzature
organi genitali GEN kg n. organi genitali maschili asportati ed essiccati
squame branchiali GIL n. squame branchiali (ad esempio per gli squali)
portainnesto GRS n. portainnesto (senza l'innesto)
pelo HAI kg g pelo - di tutti gli animali, ad esempio di elefante, yak, vigogna, guanaco
prodotti di pelo HAP n. g prodotti fatti di pelo (ad
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