Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Coming into Force22 October 2005,01 January 2007,01 January 2010
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32005R1698
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1698/oj
Published date04 November 2010
Date20 September 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 21 October 2005
L_2005277IT.01000101.xml
21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/1

REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO,

del 20 settembre 2005,

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.
(2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.
(3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.
(4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.
(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.
(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.
(8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.
(9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.
(10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
(11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.
(12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.
(13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.
(14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.
(15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».
(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.
(17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.
(18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.
(19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.
(20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
(21) Gli aiuti
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