Council Regulation (EC) No 3095/95 of 22 December 1995 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self- employed persons and to members of their families moving within the Community, Regulation (EEC) No 574/72 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71, Regulation (EEC) No 1247/92 amending Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 1945/93 amending Regulation (EEC) No 1247/92

Coming into Force01 January 1996,01 January 1998,01 January 2002
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31995R3095
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1995/3095/oj
Published date30 December 1995
Date22 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995R3095 - IT

Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 3095/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che occorre apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5), che alcune di tali modifiche sono legate ai mutamenti che gli Stati membri hanno introdotto nelle loro legislazioni in materia di sicurezza sociale e che altre modifiche rivestono carattere tecnico e sono destinate a perfezionare i regolamenti citati;

(2) considerando che, per rendere più agevole il soggiorno temporaneo e l'accesso all'assistenza con l'autorizzazione dell'istituzione competente sul territorio dell'Unione, è opportuno estendere i benefici dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), a tutti i cittadini degli Stati membri che siano assicurati secondo la legislazione di uno Stato membro ed ai loro familiari che con essi risiedono, anche se non abbiano la qualifica di lavoratore dipendente o autonomo;

(3) considerando che in quanto il lavoratore in disoccupazione completa di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), beneficia delle prestazioni di malattia e di maternità, e delle prestazioni familiari erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio risiede, nonché della convalida in materia di invalidità e di vecchiaia dei periodi di disoccupazione completa per cui la suddetta istituzione gli riconosce delle indennità a norma della legislazione dalla stessa applicata [articolo 25, paragrafo 2, articolo 39, paragrafo 6, articolo 45, paragrafo 6 e articolo 72 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71], per consentire allo Stato membro interessato di effettuare, se del caso, le trattenute dei contributi per queste prestazioni occorre introdurre disposizioni che consentano a tale Stato di procedere a tali trattenute nel caso in cui la propria legislazione lo preveda;

(4) considerando che risulta necessario evitare che la famiglia perda i diritti alle prestazioni familiari a causa di termini di preclusione brevi, modificando a questo scopo l'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(5) considerando che ragioni d'efficacia rendono preferibile raggruppare l'insieme delle disposizioni transitorie relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo in un nuovo articolo 95 ter del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(6) considerando che occorrono alcune modifiche alle rubriche «G. IRLANDA» e «O. REGNO UNITO» dell'allegato I, parte seconda del regolamento (CEE) n. 1408/71, per tener conto dell'interpretazione data dalle autorità irlandesi e britanniche del concetto di «familiare»;

(7) considerando che all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, rubrica «B. DANIMARCA», occorre aggiungere la prestazione fissa di riabilitazione, che costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo non esportabile;

(8) considerando che occorre eliminare dall'allegato II bis, rubrica «I. LUSSEMBURGO», l'assegno compensativo per il carovita, che non esiste più nella legislazione lussemburghese;

(9) considerando che, in seguito all'accordo concluso tra le autorità greche e tedesche, occorre integrare l'allegato III, parte B, punto 30 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(10) considerando che risulta necessario adeguare la rubrica «F. GRECIA» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, in seguito alla riorganizzazione delle assicurazioni sociali e a vari emendamenti introdotti nella legislazione greca;

(11) considerando che occorre modificare gli articoli 17, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per estendere alle istituzioni tedesche, italiane e portoghesi una disposizione specifica già prevista per le istituzioni francesi, tenuto conto della possibilità degli assicurati di cambiare più spesso di istituzione competente per malattia;

(12) considerando che occorre modificare l'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per ravvicinare maggiormente l'importo forfettario da rimborsare e l'ammontare delle spese reali sostenute dalle istituzioni degli Stati membri; che è opportuno prevedere un periodo transitorio per le relazioni con la Repubblica francese tenuto conto delle difficoltà amministrative cui questo Stato potrebbe andare incontro;

(13) considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli emendamenti introdotti dai regolamenti (CEE) n. 2195/91 (1), (CEE) n. 1248/92 (2) e (CEE) n. 1249/92 (3);

(14) considerando che, in seguito ai cambiamenti intervenuti nell'amministrazione danese, occorre conseguentemente adeguare le rubriche «B. DANIMARCA» degli allegati 2, 3, 4 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(15) considerando che occorre adeguare i punti 13 «DANIMARCA-SPAGNA» e 15 «DANIMARCA-GRECIA» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi da detti Stati membri;

(16) considerando che è parimenti necessario modificare l'allegato 5, in seguito alla conclusione di accordi tra i Paesi Bassi e la Grecia e tra i Paesi Bassi ed il Regno Unito in base all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(17) considerando che è necessario modificare la rubrica «A. BELGIO» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, per indicarvi l'istituzione competente di cui all'articolo 10 ter del suddetto regolamento;

(18) considerando che, in seguito ad una riorganizzazione amministrativa dell'assicurazione contro le malattie del Lussemburgo occorre modificare gli allegati 2, 3, 4, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «I. LUSSEMBURGO»;

(19) considerando che, in seguito ad una modifica della denominazione dei consigli olandesi del lavoro, è necessario adeguare gli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72, rubrica «J. PAESI BASSI»;

(20) considerando che occorre eliminare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1945/93, il cui contenuto viene inserito nel regolamento (CEE) n. 1408/71 stesso; che è perciò necessario eliminare il punto 10 che fa riferimento alle disposizioni eliminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n....

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