Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy

Coming into Force01 January 2003
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32002R2371
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/2371/oj
Published date31 December 2002
Date20 December 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 31 December 2002
L_2002358IT.01005901.xml
31.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 358/59

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2002

relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (3) istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.
(2) Il campo d'applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all'acquacoltura così come alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
(3) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sull'approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio precauzionale di cui all'articolo 174 del trattato.
(4) La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.
(5) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona «governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.
(6) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali per gli stock che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L'adozione di piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.
(7) Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.
(8) Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazione degli stock, l'urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività di pesca con le quali sono catturati.
(9) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.
(10) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato.
(11) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.
(12) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.
(13) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.
(14) Le norme in vigore, che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012.
(15) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.
(16) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.
(17) La stabilità, d'altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (4), in particolare nell'allegato VII.
(18) Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso.
(19) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5). Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.
(20) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.
(21) Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a tale Stato membro.
(22) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6).
(23) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche vive.
(24) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.
(25) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione equivalenti ai propri rapporti d'ispezione ai fini dell'accertamento dei fatti.
(26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
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