Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Coming into Force09 July 2018
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
Celex Number32018L0843
Published date19 June 2018
Date30 May 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 156, 19 giugno 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 156, 19 juin 2018
L_2018156IT.01004301.xml
19.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/43

DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tale direttiva, il cui recepimento è stato previsto entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi collegati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
(2) I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze è opportuno adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo. È importante rilevare che le misure adottate dovrebbero essere proporzionate ai rischi.
(3) Le Nazioni Unite (ONU), Interpol ed Europol segnalano la crescente convergenza tra la criminalità organizzata e il terrorismo. L’intreccio tra la criminalità organizzata e il terrorismo e i collegamenti fra gruppi criminali e terroristici rappresentano una crescente minaccia per la sicurezza dell’Unione. La prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo costituisce parte integrante di qualsiasi strategia intesa a contrastare tale minaccia.
(4) Se è vero che negli ultimi anni si sono registrati miglioramenti significativi, a livello degli Stati membri, per quanto riguarda l’adozione e l’applicazione delle norme del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e il sostegno al lavoro svolto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di trasparenza, è evidente che occorre accrescere ulteriormente la trasparenza generale del contesto economico e finanziario dell’Unione. La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l’ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie attraverso strutture non trasparenti. L’integrità del sistema finanziario dell’Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e giuridici affini. L’obiettivo della presente direttiva è non solo quello di individuare i casi di riciclaggio di denaro e di indagare al riguardo, ma anche di evitare che essi si verifichino. Il rafforzamento della trasparenza potrebbe essere un potente deterrente.
(5) Pur salvaguardando gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849, qualsiasi modifica apportata a quest’ultima dovrebbe essere coerente con l’azione dell’Unione attualmente in corso nel settore della lotta contro il terrorismo e il finanziamento dei terroristi, nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale così come nel rispetto e in applicazione del principio di proporzionalità. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Agenda europea sulla sicurezza» ha indicato la necessità di misure che consentano di affrontare il finanziamento del terrorismo in maniera più efficace e globale, sottolineando che l’infiltrazione dei mercati finanziari permette il finanziamento del terrorismo. Anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015 si è sottolineata la necessità di adottare rapidamente ulteriori iniziative contro il finanziamento del terrorismo in tutti i settori.
(6) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Piano d’azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo» sottolinea la necessità di adeguarsi alle nuove minacce e di modificare a tal fine la direttiva (UE) 2015/849.
(7) Le misure dell’Unione dovrebbero inoltre rispecchiare con esattezza gli impegni assunti e gli sviluppi a livello internazionale. Si deve pertanto tener conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2195 (2014) sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e delle UNSCR 2199 (2015) e 2253 (2015), sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti di terrorismo. Tali UNSCR riguardano, rispettivamente, i legami tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale, le misure per impedire ai gruppi terroristici di accedere alle istituzioni finanziarie internazionali, e l’estensione dell’ambito di applicazione delle sanzioni per includervi lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante.
(8) I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.
(9) L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate.
(10) Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute viruali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali.
(11) Le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT