Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment Text with EEA relevance

Coming into Force15 May 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0052
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/52/oj
Published date25 April 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 124, 25 April 2014
L_2014124IT.01000101.xml
25.4.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/1

DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico, e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire misure di protezione più rigorose conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2) La comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007 dal titolo «La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente» e la relazione della Commissione del 23 luglio 2009 sull'applicazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (5), che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di migliorare i principi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva 85/337/CEE al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione.
(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.
(4) Per coordinare e agevolare le procedure di valutazione dei progetti transfrontalieri e, in particolare, per procedere a consultazioni conformemente alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 (Convenzione di Espoo), gli Stati membri interessati possono istituire un organismo comune a composizione paritetica.
(5) I meccanismi contemplati dal regolamento (UE) n. 347/2013 (6), (UE) n. 1315/2013 (7) e (UE) n. 1316/2013 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio che sono rilevanti per i progetti infrastrutturali cofinanziati dall'Unione, possono altresì agevolare l'applicazione delle prescrizioni della direttiva 2011/92/UE.
(6) La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì garantire il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile nell'Unione. A tal fine le procedure in essa previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate.
(7) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse e la sostenibilità, la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali.
(8) Nella sua comunicazione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.
(9) La comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 dal titolo «Strategia tematica per la protezione del suolo» e la Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse sottolineano entrambe l'importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l'aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (sottrazione di territorio). Inoltre, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l'importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l'uso del suolo e la necessità di un'azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, per quanto riguarda in particolare la sottrazione di territorio e di suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all'erosione, alla compattazione e all'impermeabilizzazione; opportuni piani di utilizzo del suolo e politiche a livello nazionale, regionale e locale sono altresì rilevanti a tal riguardo.
(10) La convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica («la convenzione»), cui l'Unione europea partecipa ai sensi della decisione del Consiglio 93/626/CEE (9), richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all'articolo 2 della convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. Tale valutazione preventiva degli effetti dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo principale dell'Unione, adottato dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove possibile.
(11) Le misure adottate al fine di evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (10) del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, in conformità degli impegni assunti dall'Unione nel contesto della convenzione e con gli obiettivi e le azioni della strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 contenute nella comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 dal titolo: «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020».
(12) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente marino, specialmente delle specie e degli habitat, la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure di screening relative ai progetti in ambiente marino dovrebbero tener conto delle caratteristiche di tali progetti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie utilizzate (ad esempio le indagini sismiche con sonar). A tale scopo, le prescrizioni della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) potrebbero parimenti agevolare l'attuazione delle prescrizioni della presente direttiva.
(13) I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all'ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. A questo proposito, è opportuno valutare l'impatto dei progetti sul clima (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico.
(14) In seguito alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana», nelle sue conclusioni del 30 novembre 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a garantire che l'esecuzione, il riesame e l'ulteriore sviluppo delle iniziative dell'Unione prendano in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità nonché il quadro d'azione di Hyogo per il 2005-2015 delle Nazioni Unite adottato il 22 gennaio 2005, che sottolinea la necessità di istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi progetti infrastrutturali.
(15) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, è necessario adottare misure precauzionali in relazione a determinati progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Per tali progetti, è importante prendere in considerazione la loro vulnerabilità (esposizione e resilienza) di tali progetti a gravi incidenti e/o calamità, il rischio che tali incidenti e/o calamità si verifichino e le implicazioni in termini di probabili effetti negativi significativi sull'ambiente. Per evitare duplicazioni, si dovrebbero potere utilizzare le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate conformemente alla legislazione dell'Unione, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (14) o sulla base di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della normativa nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.
(16) Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, comprendente i siti storici urbani e il paesaggio, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT