Commission Regulation (EU) 2018/35 of 10 January 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards octamethylcyclotetrasiloxane (‘D4’) and decamethylcyclopentasiloxane (‘D5’) (Text with EEA relevance. )

Coming into Force31 January 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0035
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/35/oj
Published date11 January 2018
Date10 January 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 11 January 2018
L_2018006IT.01004501.xml
11.1.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/45

REGOLAMENTO (UE) 2018/35 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2018

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 aprile 2015 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo allegato XV (2)»), proponendo di limitare l'ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) nei prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua in normali condizioni d'uso. Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso del D4 e del D5 se scaricati nelle acque reflue.
(2) Il 22 aprile 2015 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ha adottato un parere secondo il quale sia il D4 sia il D5 rispettano i criteri di cui all'allegato XIII di detto regolamento per l'identificazione delle sostanze molto persistenti (vP) e molto bioaccumulabili (vB).
(3) Il 10 marzo 2016 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che il D4 rispetta i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») e delle sostanze vPvB e che il D5 rispetta i criteri per l'identificazione delle sostanze vPvB. Il RAC ha confermato che le proprietà pericolose del D4 e del D5 danno adito a particolari preoccupazioni per l'ambiente quando tali sostanze sono presenti nei prodotti cosmetici che vengono utilizzati o smaltiti con acqua. Il comitato ha inoltre concluso che la restrizione proposta è una misura specifica e adeguata a livello di Unione per ridurre al minimo le emissioni causate dai prodotti eliminati con acqua.
(4)
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT