Commission Regulation (EU) 2018/35 of 10 January 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards octamethylcyclotetrasiloxane (‘D4’) and decamethylcyclopentasiloxane (‘D5’) (Text with EEA relevance. )
Coming into Force | 31 January 2018 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32018R0035 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2018/35/oj |
Published date | 11 January 2018 |
Date | 10 January 2018 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 11 January 2018 |
11.1.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/45 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/35 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2018
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 17 aprile 2015 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo allegato XV (2)»), proponendo di limitare l'ottametilciclotetrasilossano (D4) e il decametilciclopentasilossano (D5) nei prodotti cosmetici che vengono eliminati con acqua in normali condizioni d'uso. Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso del D4 e del D5 se scaricati nelle acque reflue. |
(2) | Il 22 aprile 2015 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ha adottato un parere secondo il quale sia il D4 sia il D5 rispettano i criteri di cui all'allegato XIII di detto regolamento per l'identificazione delle sostanze molto persistenti (vP) e molto bioaccumulabili (vB). |
(3) | Il 10 marzo 2016 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in cui concludeva che il D4 rispetta i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche («PBT») e delle sostanze vPvB e che il D5 rispetta i criteri per l'identificazione delle sostanze vPvB. Il RAC ha confermato che le proprietà pericolose del D4 e del D5 danno adito a particolari preoccupazioni per l'ambiente quando tali sostanze sono presenti nei prodotti cosmetici che vengono utilizzati o smaltiti con acqua. Il comitato ha inoltre concluso che la restrizione proposta è una misura specifica e adeguata a livello di Unione per ridurre al minimo le emissioni causate dai prodotti eliminati con acqua. |
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