Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012Text with EEA relevance.

Coming into Force12 December 2020,12 December 2023,11 December 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date21 November 2018
Celex Number32018R1724
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj
Date of Signature02 October 2018
Date21 November 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 21 November 2018
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21.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1724DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il mercato interno è una delle conquiste più tangibili dell’Unione. Consentendo a persone, beni, servizi e capitali di circolare liberamente, offre nuove opportunità ai cittadini e alle imprese. Il presente regolamento rappresenta un elemento fondamentale della strategia per il mercato unico istituita dalla comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese». Tale strategia mira a sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, rendendo più semplice per i cittadini e le imprese spostarsi all’interno dell’Unione, esercitare attività commerciali, stabilirsi ed espandere le proprie attività economiche a livello transfrontaliero.
(2) La comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in europea» riconosce il ruolo di Internet e delle tecnologie digitali nel trasformare la vita e il modo in cui i cittadini e le imprese accedono alle informazioni, acquisiscono conoscenze, acquistano beni e servizi, partecipano al mercato e lavorano, creando opportunità di innovazione, crescita e occupazione. Nella comunicazione, così come in varie risoluzioni approvate dal Parlamento europeo, si riconosce anche che si potrebbe rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel loro paese e nelle loro attività transfrontaliere ampliando e integrando i portali a livello europeo, i siti web, le reti, i servizi e i sistemi esistenti e collegandoli a diverse soluzioni nazionali, creando così uno «sportello digitale unico» che funga da punto di ingresso unico europeo («sportello»). La comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Il piano d’azione dell’Unione per l’e-Government 2016-2020 — Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione» indica lo sportello tra le azioni previste per il 2017. La relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un’Unione di cambiamento democratico — Relazione sulla cittadinanza dell’UE 2017» considera lo sportello una priorità per i diritti dei cittadini dell’Unione.
(3) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sollecitato ripetutamente un pacchetto di servizi d’informazione e assistenza più completo e facile da utilizzare per aiutare i cittadini e le imprese a muoversi nel mercato interno e per rafforzare e razionalizzare gli strumenti del mercato interno al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nelle loro attività transfrontaliere.
(4) Il presente regolamento risponde a tali solleciti offrendo ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti nel mercato interno. Lo sportello potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza delle norme e regolamentazioni relative a diversi eventi professionali e personali, in ambiti quali i viaggi, il pensionamento, l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria, i diritti dei consumatori e della famiglia. Inoltre, potrebbe contribuire a migliorare la fiducia dei consumatori, ad affrontare la mancanza di conoscenze in merito alle norme in materia di protezione dei consumatori e mercato interno e a ridurre i costi di conformità per le imprese. Il presente regolamento istituisce uno sportello interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze degli utenti, dovrebbe indirizzarli ai servizi più appropriati. In tale ambito la Commissione e gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo importante per raggiungere i suddetti obiettivi.
(5) Lo sportello dovrebbe agevolare le interazioni tra cittadini e imprese, da un lato, e autorità competenti, dall’altro, fornendo accesso a soluzioni in linea, agevolando le attività giornaliere di cittadini e imprese e riducendo al minimo gli ostacoli incontrati nel mercato interno. L’esistenza di uno sportello digitale unico che fornisca accesso in linea a informazioni esatte e aggiornate, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi potrebbe contribuire a sensibilizzare gli utenti in merito ai diversi servizi in linea esistenti e a generare un risparmio in termini di tempi e di spesa.
(6) Il presente regolamento persegue i tre obiettivi di ridurre l’onere amministrativo per i cittadini e per le imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti relativi al mercato interno, compresa la libera circolazione dei cittadini, in piena conformità con le norme e le procedure nazionali, di eliminare la discriminazione e di garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Poiché comprende anche il settore della libera circolazione dei cittadini, che non può essere considerato meramente secondario, il presente regolamento dovrebbe basarsi sull’articolo 21, paragrafo 2, e sull’articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(7) Per consentire ai cittadini e alle imprese dell’Unione di esercitare il diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l’Unione dovrebbe adottare misure specifiche non discriminatorie che consentano ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni sufficientemente complete e affidabili sui loro diritti a norma del diritto dell’Unione e sulle norme e procedure nazionali che devono rispettare in caso di trasferimento, soggiorno, studio ovvero svolgimento o creazione di attività commerciali in un altro Stato membro. Le informazioni dovrebbero essere considerate sufficientemente complete se comprendono tutti gli elementi necessari affinché gli utenti comprendano quali siano i loro diritti e i loro obblighi e individuano le norme che si applicano a loro, in relazione alle attività che intendono intraprendere, in quanto utenti transfrontalieri. Le informazioni dovrebbero essere formulate in modo chiaro, conciso e comprensibile ed essere operative e adeguate al gruppo di utenti. Le informazioni sulle procedure dovrebbero contemplare tutte le prevedibili fasi procedurali che sono importanti per l’utente. È importante che le imprese e i cittadini confrontati a contesti normativi complessi, come coloro che operano nei settori del commercio elettronico e dell’economia collaborativa, possano reperire facilmente le norme applicabili e le modalità con cui si applicano alle loro attività. Per facilità di accesso alle informazioni e semplicità di utilizzo s’intende la possibilità, per gli utenti, di reperire facilmente le informazioni, di individuare facilmente quali parti delle informazioni sono rilevanti per la loro particolare situazione e di comprendere facilmente le informazioni pertinenti. Le informazioni da fornire a livello nazionale non dovrebbero riguardare solo le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione, ma anche tutte le altre norme nazionali che si applicano agli utenti sia transfrontalieri sia non transfrontalieri.
(8) Le norme sulla messa a disposizione di informazioni previste dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi ai sistemi giudiziari nazionali, dal momento che le informazioni relative a tale settore pertinenti per gli utenti transfrontalieri sono già contenute nel portale della giustizia elettronica. In alcune situazioni contemplate dal presente regolamento, i tribunali dovrebbero essere considerati le autorità competenti, ad esempio nei casi in cui gestiscono i registri di imprese. Inoltre, il principio di non discriminazione dovrebbe altresì applicarsi alle procedure in linea che danno accesso ai procedimenti giudiziari.
(9) È evidente che i cittadini e le imprese provenienti da altri Stati membri possono trovarsi in una situazione di svantaggio a causa della loro mancanza di conoscenza delle norme e dei sistemi amministrativi nazionali, delle differenti lingue utilizzate e della lontananza geografica dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso dal proprio. Il modo più efficiente per ridurre tali ostacoli al mercato interno è offrire agli utenti transfrontalieri e non transfrontalieri la possibilità di accedere alle informazioni in linea in una lingua che sono in grado di comprendere per consentire loro di espletare interamente in linea le procedure necessarie per conformarsi alle norme nazionali e fornire loro assistenza nei casi in cui le norme e le procedure non siano sufficientemente chiare o qualora incontrino ostacoli all’esercizio dei loro diritti.
(10) Diversi atti dell’Unione hanno l’obiettivo di fornire soluzioni mediante la creazione di sportelli unici settoriali, tra cui gli sportelli unici istituiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che offrono in linea servizi di informazione, assistenza e accesso alle procedure pertinenti per la fornitura di servizi; i punti
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