Council Regulation (EC) No 1037/2001 of 22 May 2001 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999

Coming into Force31 May 2001
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32001R1037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj
Published date31 May 2001
Date22 May 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 31 May 2001
EUR-Lex - 32001R1037 - IT 32001R1037

Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0012 - 0015


Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio

del 22 maggio 2001

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio(2), con effetto dal 1o agosto 2000, prevede all'articolo 45, paragrafo 2, che le deroghe di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.

(2) L'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possano essere importati soltanto se scortati da un attestato che certifichi che tali prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio(3), prevede una deroga che autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi oggetto di certe pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie. Per talune pratiche enologiche questa autorizzazione è valida solo sino al 31 dicembre 2003.

(4) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato, con effetto dal 1o agosto 2000, alcuni regolamenti del Consiglio, tra cui il regolamento (CEE) n. 1873/84. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo...

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