Regulation (EC) No 1006/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 November 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R1006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1006/oj
Published date31 October 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 31 October 2009
L_2009286IT.01003101.xml
31.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 286/31

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La produzione annuale di statistiche sulla società dell’informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell’informazione.
(2) Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha sottolineato l’importanza di sviluppare una società dell’informazione pienamente inclusiva, basata sull’uso generalizzato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie.
(3) Il Consiglio europeo di marzo 2006 ha riconosciuto l’importanza cruciale di un uso più produttivo delle TIC nelle imprese e nelle organizzazioni amministrative e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare energicamente la nuova strategia i2010. Questa strategia promuove un’economia digitale aperta e competitiva e individua le TIC quale elemento propulsore dell’integrazione e del miglioramento della qualità della vita. Essa è considerata un elemento chiave del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
(4) Nell’aprile 2006 il gruppo di alto livello i2010, istituito dalla decisione 2006/215/CE della Commissione (3), ha approvato il quadro di analisi comparativa i2010 che stabilisce un elenco di indicatori chiave finalizzati all’analisi comparativa dello sviluppo della società europea dell’informazione come definito nella strategia i2010.
(5) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (4), contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, a promuovere il progresso della società della conoscenza e a favorire uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. Tale decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in vari settori. Il programma quadro istituito da tale decisione promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.
(6) La dichiarazione ministeriale sull’e-inclusione, adottata a Riga l’11 giugno 2006, sottolinea l’importanza di una società dell’informazione inclusiva. Essa definisce il quadro di riferimento per una politica globale sull’e-inclusione che affronti questioni relative ai temi dell’invecchiamento della società, del divario geografico digitale, dell’accessibilità, delle conoscenze e competenze digitali, della diversità culturale e dei servizi pubblici on line inclusivi. Essa invita la Commissione a sostenere la raccolta e l’analisi comparativa di elementi di prova all’interno e all’esterno dell’Unione europea.
(7) Gli indicatori per l’analisi comparativa dello sviluppo della società dell’informazione come indicato nelle strategie politiche della Comunità, quale il quadro di analisi comparativa i2010 della strategia i2010 e i suoi ulteriori sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, dovrebbero basarsi su informazioni statistiche coerenti.
(8) La modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 dovrebbe tener conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).
(9) Il presente regolamento non dovrebbe accrescere gli oneri a carico dei rispondenti e delle autorità statistiche nazionali, misurati in base al numero di variabili obbligatorie o alla durata dell’intervista, relativamente alla raccolta e alla trasmissione di statistiche armonizzate rispetto alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 808/2004.
(11) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (6), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l’analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l’innovazione nelle imprese e la società europea dell’informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l’analisi della società dell’informazione.»;
2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati 1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d’esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (7) riguardante la trasmissione di dati riservati. 2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la
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