Council Directive 83/181/EEC of 28 March 1983 determining the scope of Article 14 (1) (d) of Directive 77/388/EEC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods

Coming into Force12 April 1983
End of Effective Date29 November 2009
Celex Number31983L0181
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1983/181/oj
Published date23 April 1983
Date28 March 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 105, 23 April 1983
EUR-Lex - 31983L0181 - IT

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 23/04/1983 pag. 0038 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0135


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che determina il campo di applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera a ) , della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l ' esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

( 83/181/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera d ) , della direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( 4 ) , gli Stati membri esentano , ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire , in particolare , ogni possibile frode , evasione e abuso , le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo ;

considerando che a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , di detta direttiva la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ' applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo e le relative modalità pratiche di applicazione ;

considerando che , pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d ' imposta sul valore aggiunto , è tuttavia opportuno tener conto , ai fini dell ' applicazione di quest ' ultimo regime , delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali , da un lato , e dell ' imposta sul valore aggiunto , dall ' altro ;

considerando che è opportuno definire un regime dell ' imposta sul valore aggiunto differente a seconda che si tratti di importazioni provenienti da paesi terzi o di importazioni provenienti da altri Stati membri nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell ' armonizzazione fiscale ; che le esenzioni all ' importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;

considerando che alcune franchigie attualmente applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni con paesi terzi o altri Stati membri le quali , in considerazione del loro oggetto , riguardano soltanto lo Stato membro firmatario ; che non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie e che è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva definisce il campo d ' applicazione delle esenzioni dall ' imposta sul valore aggiunto , di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d ) , della direttiva 77/388/CEE , nonchù le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva summenzionata . Conformemente all ' articolo 14 summenzionato gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presenti direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali frodi , evasioni ed abusi .

2 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva si intende :

a ) per « importazioni » , le importazioni definite all ' articolo 7 della direttiva 77/388/CEE , come pure l ' immissione in consumo all ' uscita da uno dei regimi previsti dall ' articolo 16 , paragrafo 1 , punto 1 , della medesima direttiva o da un regime d ' ammissione temporanea o di transito ;

b ) per « beni personali » , i beni destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia .

Costituiscono in particolare « beni personali » :

- gli effetti e gli oggetti mobili ;

- i cicli e motocicli , gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi , le roulottes da campeggio , le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo .

Costituiscono pure « beni personali » le provviste di casa che corrispondono all ' approvvigionamento familiare normale , gli animali da appartamento e gli animali da sella .

I beni personali non devono riflettere , per la loro natura o quantità , nessuna preoccupazione d ' ordine commerciale , nù essere destinati a un ' attività economica ai sensi dell ' articolo 4 della direttiva 77/388/CEE . Tuttavia costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all ' esercizio della professione dell ' interessato ;

c ) per « effetti e oggetti mobili » , gli effetti personali , la biancheria di casa e il mobilio o l ' attrezzatura destinati all ' uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia ;

d ) per « prodotti alcolici » , i prodotti ( birre , vini , aperitivi a base di vino o d ' alcole , acquaviti , liquori e bevande alcoliche , ecc . ) che rientrano nelle voci da 22.03 a 22.09 della tariffa doganale comune ;

e ) per « Comunità » , i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 77/388/CEE .

TITOLO I

IMPORTAZIONI DI BENI APPARTENENTI A PRIVATI IN PROVENIENZA DA PAESI SITUATI FUORI DELLA COMUNITÀ

Capitolo I

Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella Comunità

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10 sono ammessi in esenzione dall ' imposta sul valore aggiunto all ' importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro della Comunità .

Articolo 3

L ' esenzione è limitata ai beni personali che :

a ) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze sono stati in possesso dell ' interessato e , trattandosi di beni non consumabili , sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di aver la sua residenza normale fuori della Comunità ;

b ) sono destinati ad essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale .

Gli Stati membri possono inoltre subordinarne l ' ammissione in esenzione alle condizione che per essi siano stati corrisposti , nel paese di origine o nel paese di provenienza , gli oneri doganali e/o fiscali cui sono normalmente soggetti .

Articolo 4

Possono beneficiare dell ' esenzione solo le persone che hanno avuto la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi .

Tuttavia le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l ' interessato abbia avuto veramente l ' intenzione de dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi .

Articolo 5

Sono esclusi dall ' esenzione :

a ) i prodotti alcolici ;

b ) i tabacchi e i prodotti del tabacco ;

c ) i mezzi di trasporto a carattere commerciale ;

d ) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni .

Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali .

Articolo 6

Salvo circostanze particolari , l ' esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l ' importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l ' interessato ha stabilito la sua residenza normale nello Stato membro d ' importazione .

L ' importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal primo comma .

Articolo 7

1 . Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l ' importazione definitiva , i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito , pegno , locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti .

2 . Il prestito , il pegno , la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l ' applicazione dell ' imposta sul valore aggiunto relativa ai beni considerati , secondo l ' aliquota in vigore alla data del prestito , del pegno , della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data .

Articolo 8

1 . In deroga all ' articolo 6 , primo comma , l ' esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l ' interessato stabilisca la sua residenza normale nello Stato membro d ' importazione su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi . Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l ' imorto .

2 . In caso di ricorso al paragrafo 1 , i termini previsti all ' articolo 3 , sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nello Stato membro considerato .

Articolo 9

1 . Se , a motivo di impegni professionali , l ' interessato lascia il paese situato fuori della Comunità in cui aveva la residenza normale...

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