Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 providing for derogations from the provisions of Article 7 of Council Directive 79/112/EEC as regards the labelling of foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 April 1999
End of Effective Date13 December 2014
Celex Number31999L0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/10/oj
Published date16 March 1999
Date08 March 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 69, 16 March 1999
EUR-Lex - 31999L0010 - IT 31999L0010

Direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1999 pag. 0022 - 0023


DIRETTIVA 1999/10/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE precisa che la quantità di un ingrediente deve essere indicata nell'etichettatura di un prodotto alimentare qualora tale ingrediente figuri nella denominazione di vendita o sia posto in rilievo nell'etichettatura;

considerando che, da un lato, la direttiva 94/54/CE della Commissione (3), modificata dalla direttiva 96/21/CE del Consiglio (4), rende obbligatoria l'indicazione «con edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante/i» sull'etichettatura dei prodotti contenenti detti ingredienti; che tali indicazioni devono accompagnare la denominazione di vendita;

considerando che per effetto dell'apposizione di tali indicazioni imposte dalla direttiva diviene obbligatoria l'indicazione della quantità del suddetto o dei suddetti ingredienti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE;

considerando che l'indicazione della quantità di edulcoranti non influisce sulla scelta del consumatore al momento dell'acquisto di un prodotto alimentare;

considerando d'altra parte che le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali rendono obbligatoria l'etichettatura nutrizionale in conformità della direttiva 90/496/CEE del Consiglio (5);

considerando...

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