Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999

Coming into Force01 August 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1080
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1080/oj
Published date31 July 2006
Date05 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 210, 31 July 2006
L_2006210IT.01000101.xml
31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.
(2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4). Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.
(3) L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.
(4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.
(5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente.
(6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.
(7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
(8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
(9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5), lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.
(10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo (6), e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (7), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (8), e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra.
(11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.
(12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica.
(13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.
(14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
(15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.
(16) Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (9), dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.

2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:

a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);
b) investimenti in infrastrutture;
c) sviluppo di potenziale
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