Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 January 2017,12 January 2016,13 July 2016,13 July 2017,01 January 1001
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R2365
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj
Published date23 December 2015
Date25 November 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 23 December 2015
L_2015337IT.01000101.xml
23.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1) La crisi finanziaria mondiale scoppiata tra il 2007 e il 2008 ha evidenziato un eccesso di attività speculative, l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, compresi il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione, e per garantire che il sistema finanziario espleti il suo ruolo di destinare capitali al finanziamento dell’economia reale. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui si svolge un’intermediazione creditizia analoga a quella bancaria, nota come «sistema bancario ombra», le cui dimensioni sono allarmanti e in base alle stime sono già equivalenti alla metà circa del sistema bancario regolamentato. Le carenze legate a tali attività, analoghe a quelle svolte dagli istituti di credito, potrebbero contaminare il resto del settore finanziario.
(2) Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il comitato europeo per il rischio sistemico («CERS») istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli («SFT»). Le SFT consentono l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle SFT ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. In tale contesto, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro strategico dal titolo «Rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra» («quadro strategico dell’FSB») in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.
(3) Il 14 ottobre 2014 l’FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale. In assenza di compensazione, tali operazioni presentano gravi rischi qualora non siano adeguatamente garantite. Se rafforzare la trasparenza sul riutilizzo delle attività dei clienti rappresenterebbe un primo passo volto ad agevolare la capacità delle controparti di analizzare ed evitare i rischi, l’FSB dovrebbe ultimare, entro il 2016, i lavori su una serie di raccomandazioni concernenti gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale al fine di prevenire un eccesso di leva finanziaria e attenuare il rischio di concentrazione e inadempimento.
(4) Il 19 marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contributi ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario», in cui si sottolinea come la natura complessa e opaca delle SFT renda difficile individuare le controparti e monitorare la concentrazione dei rischi e determini anche l’eccessivo ricorso alla leva finanziaria nel sistema finanziario.
(5) Il gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell’Unione nell’ottobre 2012. Esso ha preso in considerazione tra l’altro l’interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. Nella relazione riconoscono i rischi delle attività del sistema bancario ombra quali l’elevata leva finanziaria e la prociclicità, e si invita a ridurre l’interconnessione tra le banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito il sistema bancario a livello sistemico. Nella relazione si suggeriscono inoltre alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell’Unione.
(6) Le riforme strutturali del sistema bancario dell’Unione sono oggetto di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE. Tuttavia, l’imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, come il settore bancario ombra. Tale proposta dovrebbe pertanto essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle SFT previste nel presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza previste nel presente regolamento integrano quindi tale proposta.
(7) Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza dei mercati di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue il quadro strategico dell’FSB. Esso crea un quadro normativo dell’Unione nel quale le informazioni delle SFT possono essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni su tali operazioni e ai total return swap sono comunicate agli investitori degli organismi d’investimento collettivo. La definizione di SFT nel presente regolamento non comprende i contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Non di meno comprende le operazioni comunemente denominate swap di liquidità e swap con garanzie reali, che non rientrano nella definizione di contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La necessità della convergenza internazionale è rafforzata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle SFT. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il settore bancario ombra in particolari mercati.
(8) L’evoluzione delle pratiche di mercato e della tecnologia consente ai partecipanti al mercato di usare operazioni diverse da quelle di finanziamento tramite titoli come fonte di finanziamento, per la gestione di liquidità e garanzie reali, come strategia reddituale (yield enhancement), per coprire vendite allo scoperto o per l’arbitraggio fiscale sui dividendi. Tali operazioni potrebbero avere un effetto economico equivalente e porre rischi simili alle SFT, tra cui la prociclicità indotta da valori fluttuanti delle attività e dalla volatilità, trasformazioni delle scadenze o della liquidità derivanti dal finanziamento di attività a lungo termine o illiquide mediante attività a breve termine o liquide, e il contagio finanziario dovuto alle interconnessioni delle catene di operazioni che comportano il riutilizzo delle garanzie reali.
(9) È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dal quadro strategico dell’FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli partecipanti al mercato pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell’Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(10) Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza dovrebbero prevedere la segnalazione delle informazioni
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