Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds

Coming into Force06 April 1979
End of Effective Date14 February 2010
Celex Number31979L0409
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj
Published date25 April 1979
Date02 April 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 103, 25 April 1979
EUR-Lex - 31979L0409 - IT

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979 pag. 0001 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0161


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

( 79/409/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) , prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli , completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 5 ) ;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione , in certi casi rapidissima , della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell ' ambiente naturale , in particolare poichù minaccia gli equilibri biologici ;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici ; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l ' efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale , che implica responsabilità comuni ;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri , a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima , della scarsa densità di popolazione , della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell ' isola ;

considerando che , quindi , la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia ;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere , nel funzionamento del mercato comune , gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita , di sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata , ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull ' entità della popolazione aviaria , e cioè alle ripercussioni delle attività umane , in particolare alla distruzione e all ' inquinamento degli habitat , alla cattura e all ' uccisione da parte dell ' uomo , al commercio che ne consegue , e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie ;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei ; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all ' adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile ;

considerando che la preservazione , il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli ; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione ; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente ;

considerando che , per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo , è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta , tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni ;

considerando che , a causa del livello di popolazione , della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità , talune specie possono formare oggetto di atti di caccia , ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione , semprechù vengano stabiliti ed osservati determinati limiti ; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente ;

considerando che i mezzi , impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonchù l ' inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell ' eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate ;

considerando che , data l ' importanza che possono avere talune situazioni particolari , occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni e sotto il controllo della Commissione ;

considerando che la conservazione dell ' avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi , per cui si rendono necessari lavori scientifici , lavori che permetteranno inoltre di valutare l ' efficacia delle misure prese ;

considerando che si deve curare , in consultazione con la Commissione , che l ' eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali ;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l ' applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva ;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti necessari ; bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato . Essa si prefigge la protezione , la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento .

2 . Essa si applica agli uccelli , alle uova , ai nidi e agli habitat .

3 . La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche , scientifiche e culturali , pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative .

Articolo 3

1 . Tenuto conto delle...

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