Council Directive 89/655/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Coming into Force12 December 1989
End of Effective Date22 October 2009
Celex Number31989L0655
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/655/oj
Published date30 December 1989
Date30 November 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 393, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989L0655 - IT 31989L0655

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30/12/1989 pag. 0013 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0182


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/655/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (4) prevede l'adozione di una direttiva relativa all'utilizzazione delle attrezzature di lavoro sul luogo di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (5) ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l'utilizzazione di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

GU n. C 106 del 26. 4. 1989, pag. 13 e

GU n. C 287 del 15. 11. 1989, pag. 2.

GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 65.

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6); che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della direttiva 83/189/CEE (7), gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (8), modificata da ultimo dell'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, delle attrezzature di lavoro quali definiti all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

a) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o...

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