European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (Ucits), with a view to reinforcing prudential supervision

Coming into Force07 August 1995
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31995L0026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/26/oj
Published date18 July 1995
Date29 June 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 18 July 1995
EUR-Lex - 31995L0026 - IT 31995L0026

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 18/07/1995 pag. 0007 - 0013


DIRETTIVA 95/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 maggio 1995,

(1) considerando che taluni eventi hanno mostrato l'opportunità di modificare in alcuni punti le direttive del Consiglio che precisano il quadro generale in cui possono esercitare la loro attività enti creditizi, imprese di assicurazione, imprese di investimento in valori mobiliari e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ossia le direttive 77/780/CEE (4) e 89/646/CEE, le direttive 73/239/CEE (5) e 92/49/CEE, le direttive 79/267/CEE (6) e 92/96/CEE, le direttive 93/22/CEE (7) e 85/611/CEE (8) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale; che è opportuno adottare misure analoghe in tutto il settore dei servizi finanziari;

(2) considerando che le suddette direttive fissano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le autorità competenti concedano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

(3) considerando che le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa finanziaria qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza; che anche le imprese finanziarie già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso;

(4) considerando che la definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e che ciò non osta a che gli Stati membri possono fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione;

(5) considerando che il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai fini della presente direttiva, se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa;

(6) considerando che il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un'impresa finanziaria allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza; che in tal caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale impresa finanziaria;

(7) considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa finanziaria ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività; che un'impresa finanziaria che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; che un'impresa finanziaria che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione; che, d'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa finanziaria sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente;

(8) considerando che è opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario; che, per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato;

(9) considerando che taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese finanziarie, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario;

(10) considerando che è necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di informazioni;

(11) considerando che, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose;

(12) considerando che occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei sistemi di pagamento;

(13) considerando che nella direttiva 85/611/CEE occorre introdurre lo stesso regime di segreto professionale per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività nonché le stesse possibilità di scambio di informazioni previste per le autorità incaricate dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione;

(14) considerando che la presente direttiva coordina l'insieme delle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità per tutto il settore finanziario, come previsto dalla direttiva 93/22/CEE;

(15) considerando che, al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese finanziarie nonché la tutela dei clienti delle imprese finanziarie, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa finanziaria;

(16) considerando...

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