Commission Regulation (EU) No 101/2012 of 6 February 2012 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Coming into Force14 February 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0101
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/101(1)/oj
Published date11 February 2012
Date06 February 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 39, 11 February 2012
L_2012039IT.01013301.xml
11.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 39/133

REGOLAMENTO (UE) N. 101/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).
(2) Nell’appendice III della convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: Calyptocephalella gayi su richiesta del Cile; Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei e Prepona praeneste buckleyana su richiesta della Bolivia; Cedrela fissilis e Cedrela lilloi (entrambe con annotazioni) su richiesta della Bolivia; Cedrela odorata (con annotazioni) su richiesta della Bolivia e del Brasile; Lodoicea maldivica su richiesta delle Seychelles; Pinus koraiensis su richiesta della Russia.
(3) Il Lamna nasus è soggetto a misure di conservazione e gestione nell’Unione europea, in particolare quelle previste dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2). Per promuovere la cooperazione internazionale in materia di controllo del commercio di esemplari della specie Lamna nasus, la Commissione intende proporre che gli Stati membri includano la specie nell’appendice III della convenzione; il Lamna nasus dovrebbe quindi essere incluso nell’allegato C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 e l’inclusione si applica a partire dal momento in cui prende effetto l’inclusione nell’appendice III della convenzione.
(4) Le modifiche apportate all’appendice III della convenzione rendono pertanto necessario modificare l’allegato C dell’allegato al regolamento (CE) n. 338/97.
(5) È stato stabilito che l’introduzione di esemplari vivi di tre specie di scoiattolo (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis e Sciurus niger) nell’habitat naturale dell’Unione costituirebbe una minaccia ecologica per le specie faunistiche indigene minacciate di estinzione. Diversi studi e indagini mirate hanno dimostrato o previsto le minacce (presenti e/o potenziali) per lo scoiattolo rosso eurasiatico (Sciurus vulgaris) nonché per la flora e gli habitat. Le minacce allo scoiattolo rosso eurasiatico derivano da una combinazione di esclusione competitiva (per fonti di nutrimento o habitat) e resistenza alle malattie. Tra le minacce agli ecosistemi figurano la predazione di uova e pulcini e la competizione con gli uccelli boschivi per i siti di nidificazione e il cibo, nonché danni alle foreste e alle piantagioni di legname causati dall’asportazione della corteccia degli alberi. Attualmente gli esemplari di queste tre specie invasive sono commerciati liberamente nell’Unione europea, pertanto le specie dovrebbero essere incluse nell’allegato B dell’allegato al regolamento (CE) n. 338/97 come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento stesso.
(6) Occorre sorvegliare il commercio di esemplari della specie Haliotis midae. Tale specie va pertanto inclusa nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.
(7) Occorre fornire nell’allegato al regolamento (CE) n. 338/97 una definizione del termine “cultivar” in applicazione della risoluzione CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) sulla regolamentazione del commercio di piante.
(8) Al fine di distinguere tra esemplari selvatici ed esemplari propagati artificialmente di Tillandsia xerographica, tale specie, già inclusa nell’allegato B, deve essere corredata di un’annotazione che specifichi che il commercio di esemplari propagati artificialmente è consentito solo nei casi in cui detti esemplari presentano determinate caratteristiche morfologiche ben riconoscibili (catafilli).
(9) Occorre correggere un’imprecisione nei riferimenti della nomenclatura nell’allegato D dell’allegato al regolamento (CE) n. 338/97 per quanto riguarda la famiglia Gerrhosauridae.
(10) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97. Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
(a) secondo il nome delle specie; o
(b) secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
(a) “ssp.” designa le sottospecie;
(b) “var(s).” designa la/le varietà; e
(c) “fa” designa le forme.
6. I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell’ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per “cultivar” si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un’annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del regolamento:
#1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate
...

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