Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 May 2018,12 May 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0589
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj
Published date22 April 2016
Date13 April 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 107, 22 April 2016
L_2016107IT.01000101.xml
22.4.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 107/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2016

relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione e uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione sancito dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore attuazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari.
(2) La libera circolazione dei lavoratori è uno degli elementi essenziali dello sviluppo di un mercato del lavoro unionale più integrato, anche nelle regioni transfrontaliere, che consenta ai lavoratori una maggiore mobilità, incrementando la diversità e contribuendo all'inclusione sociale e all'integrazione in tutta l'Unione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Essa contribuisce inoltre a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di lavoro disponibili e a superare le strozzature del mercato del lavoro.
(3) Il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito meccanismi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e di scambio di informazioni, mentre la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione (5) ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete di servizi per l'impiego a livello europeo (rete EURES), a norma del regolamento suddetto. È necessaria una revisione di tale quadro normativo per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle disposizioni in materia di mobilità su base equa, dell'evoluzione tecnologica dello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali di reclutamento utilizzati dai lavoratori e dai datori di lavoro, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che operano oltre ai servizi pubblici per l'impiego («SPI») nella prestazione di servizi di reclutamento del personale.
(4) Al fine di aiutare i lavoratori che godono del diritto di lavorare in un altro Stato membro ad esercitare effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente al presente regolamento è destinata a tutti i cittadini dell'Unione che hanno il diritto di accedere a un'attività in qualità di lavoratore nonché ai membri delle loro famiglie a norma dell'articolo 45 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero concedere lo stesso accesso a ogni cittadino di paesi terzi che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, benefici in tale campo di pari trattamento con i propri cittadini. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sull'accesso da parte di cittadini di paesi terzi ai mercati del lavoro nazionali come stabilito nel pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
(5) La crescente interdipendenza tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i servizi per l'impiego, anche nelle regioni transfrontaliere, al fine di realizzare la libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione su base equa e conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali, a norma dell'articolo 46, lettera a), TFUE. È opportuno pertanto stabilire un quadro di cooperazione in materia di mobilità del lavoro all'interno dell'Unione tra la Commissione e gli Stati membri. Tale quadro dovrebbe collegare le offerte di lavoro dell'intera Unione e la possibilità di candidarsi per tali offerte, stabilire accordi per la prestazione dei relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere un approccio comune per la condivisione delle informazioni necessarie per favorire tale cooperazione.
(6) La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) ha ritenuto che alla nozione di «lavoratore» di cui all'articolo 45 TFUE debba essere attribuito un significato proprio dell'Unione e che detta nozione debba essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro mediante riferimento ai diritti e agli obblighi delle persone interessate. Per essere considerata lavoratore, una persona deve prestare attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da risultare come puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (6). La nozione di «lavoratore» è stata considerata comprensiva, in determinate circostanze, delle persone che svolgono un apprendistato (7) o un tirocinio (8).
(7) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la libera circolazione dei lavoratori è parte dei fondamenti dell'Unione e, di conseguenza, le disposizioni che sanciscono tale libertà devono essere interpretate estensivamente (9). La Corte di giustizia ha statuito che la libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 45 TFUE include altresì alcuni diritti per i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno dell'Unione ai fini della ricerca di un'occupazione (10). La nozione di «lavoratore» dovrebbe pertanto, ai fini del presente regolamento, essere intesa come comprensiva delle persone in cerca di occupazione, indipendentemente dal fatto che attualmente abbiano un rapporto di lavoro.
(8) Per facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, nel patto per la crescita e l'occupazione il Consiglio europeo ha chiesto che sia esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e tirocini. Apprendistati e tirocini dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione del presente regolamento, a condizione che i candidati prescelti siano soggetti a un rapporto di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere dalla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro talune categorie di apprendistati e tirocini, al fine di garantire la coerenza e il funzionamento dei rispettivi sistemi di istruzione e di tenere conto della necessità di definire le rispettive misure di politica attiva del lavoro in base alle esigenze dei lavoratori interessati da tali misure. È opportuno tenere in considerazione la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini (11), al fine di migliorare la qualità dei tirocini, in particolare in relazione ai contenuti dell'apprendimento e della formazione e alle condizioni di lavoro, con l'obiettivo di facilitare la transizione da istruzione, disoccupazione o inattività al lavoro. Conformemente a tale raccomandazione, è opportuno rispettare i diritti e le condizioni di lavoro dei tirocinanti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
(9) Le informazioni sulle offerte di apprendistati e tirocini di cui al presente regolamento possono essere integrate da strumenti e servizi basati sul web, sviluppati dalla Commissione o da altri soggetti, che consentano ai datori di lavoro di condividere direttamente con i lavoratori opportunità di apprendistati e tirocini in tutta l'Unione.
(10) Dal suo avvio nel 1994, EURES è stata una rete di cooperazione tra la Commissione e gli SPI intesa a fornire informazioni, consulenza e servizi di reclutamento o collocamento a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di tutti i cittadini dell'Unione che intendano beneficiare del principio della libera circolazione dei lavoratori, attraverso la sua rete di persone e i servizi online disponibili sul portale europeo della mobilità professionale (portale EURES). È necessaria un'applicazione più uniforme della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È opportuno pertanto ricostituire e riorganizzare la rete EURES come elemento del quadro normativo riveduto al fine di rafforzarla ulteriormente. È opportuno definire le funzioni e le responsabilità delle diverse organizzazioni facenti parte della rete EURES.
(11) La rete EURES dovrebbe avere una composizione sufficientemente flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato per i servizi di reclutamento. L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego indica la necessità di uno sforzo comune da parte della Commissione e degli Stati membri per l'ampliamento della rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di reclutamento in tutta l'Unione. Un ampliamento della partecipazione alla rete EURES avrebbe vantaggi sociali, economici e finanziari e potrebbe anche contribuire a generare forme innovative di apprendimento e cooperazione, anche in materia di norme di qualità per le offerte di lavoro e di servizi di sostegno a livello nazionale, regionale, locale e transfrontaliero.
(12) Ampliare la partecipazione alla rete EURES migliorerebbe l'efficienza della prestazione di
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