Commission Directive 88/301/EEC of 16 May 1988 on competition in the markets in telecommunications terminal equipment

Coming into Force19 May 1988
End of Effective Date10 July 2008
Celex Number31988L0301
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/301/oj
Published date27 May 1988
Date16 May 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 131, 27 May 1988
EUR-Lex - 31988L0301 - IT 31988L0301

Direttiva 88/301/CEE della Commissione del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 27/05/1988 pag. 0073 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0099
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0099


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1988

relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni

(88/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che in tutti gli Stati membri le telecomunicazioni sono oggetto in tutto o in parte del monopolio detenuto dallo Stato e in genere da questo delegato, mediante concessione di diritti speciali o esclusivi a uno o più organismi incaricati della realizzazione e dell'esercizio della rete, nonché la fornitura dei servizi ad essa afferenti; che tali diritti spesso riguardano non solo il fatto di fornire servizi di uso della rete, ma anche il fatto di porre a disposizione degli utenti terminali allacciabili alla rete; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione considerevole per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della rete e in particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;

2. considerando che l'evoluzione delle tecniche e dell'economia ha indotto vari Stati a rivedere il sistema dei diritti speciali o esclusivi nel settore delle telecomunicazioni; che in particolare la rapida moltiplicazione dei vari tipi di terminali e la molteplice utilizzazione dei medesimi richiedono che gli utenti possano effettuare una libera scelta tra i medesimi per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore;

3. considerando che a norma dell'articolo 30 del trattato qualsiasi restrizione quantitativa delle importazioni o misura di effetto equivalente è vietata tra gli Stati membri; che la concessione di diritti speciali o esclusivi di importazione e di commercializzazione può determinare e spesso determina in pratica ostacoli alle importazioni degli altri Stati membri;

4. considerando che a norma dell'articolo 37 del trattato gli Stati membri « procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati »; che il paragrafo 2 dell'articolo 37 impone agli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura contraria ai principi enunciati sopra;

5. considerando che l'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi agli apparecchi terminali di cui beneficiano i monopoli nazionali delle telecomunicazioni è tale da sfavorire in pratica gli apparecchi provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente gli apparecchi di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza; che l'esercizio di questi diritti è quindi incompatibile con l'articolo 37 in tutti gli Stati membri, tranne che in Spagna e in Portogallo dove i monopoli nazionali devono essere riordinati progressivamente entro e non oltre la fine del periodo di transizione previsto all'atto di adesione:

6. considerando che i servizi afferenti all'allacciamento e alla manutenzione degli apparecchi terminali sono uno degli elementi essenziali al momento dell'acquisto o della locazione degli apparecchi; che il mantenimento in essere di diritti esclusivi nel settore equivarrebbe al mantenimento dei diritti esclusi di commercializzazione; che occorre dunque sopprimere tali diritti affinché l'abolizione dei diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione abbia un effetto reale;

7. considerando che ai termini dell'articolo 59 del trattato « le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente sopresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione »; che la manutenzione dei terminali costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 60 del trattato; che il periodo transitorio è terminato; che pertanto la prestazione di quest'ultimo servizio, il quale è sotto il profilo commerciale indissociabile della commercializzazione dei predetti terminati, deve essere resa libera, in particolare...

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