Commission Directive 2006/76/EC of 22 September 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance chlorothalonil (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 September 2006
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006L0076
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/76/oj
Published date01 December 2007
Date22 September 2006
L_2006263IT.01000901.xml
23.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 263/9

DIRETTIVA 2006/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla revisione condotta sotto la guida dei Paesi Bassi in qualità di Stato membro relatore, mediante la direttiva 2005/53/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva 2005/53/CE fissa i livelli massimi per talune impurità. Conformemente alla prassi abituale della Commissione, tali livelli sono basati sulle specifiche stabilite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relative alla purezza e ai livelli di impurità contenute nelle sostanze attive, in particolare quelle della pubblicazione del febbraio 2005. Tali specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,01 g/kg di sostanza attiva. Tuttavia, successivamente all’adozione della direttiva 2005/53/CE la FAO ha emesso ulteriori specifiche per il clorotalonil (3) disponibili dal dicembre 2005. Tali specifiche completano e sostituiscono formalmente le specifiche del febbraio 2005 che sono state prese in considerazione per l’adozione della direttiva. Le nuove specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,04 g/kg di sostanza attiva.
(2) Sebbene la Comunità abbia il diritto di fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente, è stata presa in esame l'opportunità di adeguare i livelli di purezza di cui alla direttiva 2005/53/CE in modo da riflettere le nuove specifiche FAO.
(3) I Paesi Bassi, dopo aver eseguito una valutazione tossicologica ed ecotossicologica ad hoc, hanno concluso che una tale modifica non genera rischi aggiuntivi a quelli già presi in considerazione per l’aggiunta del clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale conclusione è stata comunicata a tutti gli altri Stati membri, che hanno espresso il loro accordo. Alla luce di questa conclusione e delle circostanze speciali del caso, la Commissione ritiene
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