Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Coming into Force13 April 2019
Date13 April 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/2019-04-13
Published date13 April 2019
Celex Number02018R1999-20190413
CourtDati provvisori
TESTO consolidato: 32018R1999 — IT — 13.04.2019

02018R1999 — IT — 13.04.2019 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►C1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 328 dell'21.12.2018, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 DECISIONE (UE) 2019/504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 19 marzo 2019 L 85I 66 27.3.2019


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 148, 6.6.2019, pag. 37 (2018/1999)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;

b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;

c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;

d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione. Il meccanismo di governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali piani nazionali e di tali strategie a lungo termine. Esso comprende un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2. Il presente regolamento si applica alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, che sono strettamente correlate e si rafforzano reciprocamente:

a) sicurezza energetica;

b) mercato interno dell'energia;

c) efficienza energetica;

d) decarbonizzazione;

e) ricerca, innovazione e competitività.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1) «politiche e misure»: tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e/o all'attuazione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCC; possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;

2) «politiche e misure vigenti»: politiche e misure adottate e politiche e misure attuate;

3) «politiche e misure attuate»: politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una normativa dell'Unione, o una normativa nazionale, direttamente applicabile, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;

4) «politiche e misure adottate»: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

5) «politiche e misure previste»: opzioni che sono in esame e hanno prospettiva realistica di essere adottate e attuate dopo la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima;

6) «sistema delle politiche e misure e delle proiezioni»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l'altro dall'articolo 39;

7) «proiezioni»: previsioni delle emissioni antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;

8) «proiezioni senza misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all'anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;

9) «proiezioni con misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;

10) «proiezioni con misure aggiuntive»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell'evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;

12) «sistema nazionale d'inventario»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d'inventario;

13) «indicatore»: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell'attuazione;

14) «indicatori principali»: indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, proposti dalla Commissione;

15) «correzioni tecniche»: aggiustamenti delle stime dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta a norma dell'articolo 38, se i dati dell'inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;

16) «garanzia della qualità»: un sistema pianificato di procedure di esame volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l'efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

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