Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Text with EEA relevance)

Coming into Force19 December 2007
End of Effective Date04 May 2010
Celex Number32007L0065
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/65/oj
Published date18 December 2007
Date11 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 332, 18 December 2007
L_2007332IT.01002701.xml
18.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332/27

DIRETTIVA 2007/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2007

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell’impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d’attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.
(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all’esercizio di attività televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all’interno della Comunità europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L’importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, dell’istruzione e della cultura giustifica l’applicazione di norme specifiche a tali servizi.
(4) L’articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
(5) Nelle risoluzioni del 1o dicembre 2005 (5) e del 4 aprile 2006 (6) sul round di Doha e sulla conferenza ministeriale dell’OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 (7) il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d’identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (8), ha approvato la convenzione dell’Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.
(6) I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d’accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell’importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.
(7) Il quadro giuridico che disciplina gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d’incertezza giuridica e da creare disparità di condizioni. È pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari). I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio del paese di origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e dovrebbero essere quindi conservati.
(8) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all’informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l’alfabetizzazione mediatica del pubblico.
(9) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (9), ha ribadito che l’adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.
(10) Al fine di promuovere la crescita e l’occupazione nei settori della società dell’informazione e dei media, la Commissione ha adottato l’iniziativa «i2010: Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione». Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell’economia digitale e l’adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l’ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l’industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell’informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio, l’obiettivo dell’iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.
(11) Il 4 settembre 2003 (10), il 22 aprile 2004 (11) e il 6 settembre 2005 (12) il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si chiedeva che la direttiva 89/552/CEE venisse adattata in modo da riflettere i cambiamenti strutturali e gli sviluppi tecnologici, pur rispettando pienamente i suoi principi fondamentali, che conservavano tutta la loro validità. Inoltre, si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.
(12) La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (13), in particolare l’articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.
(13) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall’applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (14). Di conseguenza progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della presente direttiva dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE.
(14) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
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