Commission Directive 2009/113/EC of 25 August 2009 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Coming into Force | 15 September 2009 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32009L0113 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/113/oj |
Published date | 26 August 2009 |
Date | 25 August 2009 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 223, 26 August 2009 |
26.8.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 223/31 |
DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2009
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei. |
(2) | Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida. |
(3) | In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE. |
(4) | Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche in quanto incidono sull’idoneità alla guida da prendere in considerazione; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri. |
(5) | I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE. |
(6) | La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(7) | Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
ALLEGATO
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1) | Il punto 6 è sostituito dal seguente: «VISTA
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