2009/12/EC: Commission Decision of 19 December 2008 authorising methods for grading pig carcases in Denmark (notified under document number C(2008) 8498)
Coming into Force | 19 December 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32009D0012 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2009/12(2)/oj |
Published date | 10 January 2009 |
Date | 19 December 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 6, 10 January 2009 |
10.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/83 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2008
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca
[notificata con il numero C(2008) 8498]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2009/12/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
(2) | La decisione 92/469/CEE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi per la classificazione delle carcasse di suino in Danimarca. |
(3) | A causa di adeguamenti tecnici, la Danimarca ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’ammodernamento di quattro metodi autorizzati e l’utilizzazione di due metodi ammodernati (Autofom DK e FOM II) e ha presentato i risultati delle prove della dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
(4) | Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. |
(5) | Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
(6) | Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 92/469/CEE e sostituirla con la presente decisione. |
(7) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Danimarca sono autorizzati:
a) | l’apparecchio denominato «Klassificeringscenter (KC)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell’allegato; |
b) | l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell’allegato; |
c) | l’apparecchio denominato «Uni-Fat-O-Meater (Unifom)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell’allegato; |
d) | l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 4 dell’allegato; |
e) | l’apparecchio denominato «Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 5 dell’allegato; |
f) | l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 6 dell’allegato. |
Articolo 2
Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.
Articolo 3
La decisione 92/469/CEE è abrogata.
Articolo 4
Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.
(3) GU L 265 dell’11.9.1992, pag. 39.
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN DANIMARCA
Parte 1
KLASSIFICERINGSCENTER (KC)
1. | La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Klassificeringscenter (KC)». |
2. | L’apparecchio è munito di 9 sonde del diametro di 6 mm, ciascuna delle quali contiene un fotodiodo (Siemens di tipo SFH 950 LD242 II o analogo) e un fotorecettore (Siemens di tipo SFH 960 – PB 103 o analogo); la distanza operativa è compresa fra 1 e 180 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un’unità centrale. |
3. | Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di dieci misurazioni effettuate nei sette punti di misurazione indicati al paragrafo 4, secondo la formula seguente: 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10 dove:
|
4. | I punti di misurazione sono i seguenti:
|
To continue reading
Request your trial