2009/12/EC: Commission Decision of 19 December 2008 authorising methods for grading pig carcases in Denmark (notified under document number C(2008) 8498)

Coming into Force19 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/12(2)/oj
Published date10 January 2009
Date19 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 10 January 2009
L_2009006IT.01008301.xml
10.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/83

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca

[notificata con il numero C(2008) 8498]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2009/12/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).
(2) La decisione 92/469/CEE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi per la classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.
(3) A causa di adeguamenti tecnici, la Danimarca ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’ammodernamento di quattro metodi autorizzati e l’utilizzazione di due metodi ammodernati (Autofom DK e FOM II) e ha presentato i risultati delle prove della dissezione nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.
(4) Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione.
(5) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.
(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 92/469/CEE e sostituirla con la presente decisione.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Danimarca sono autorizzati:

a) l’apparecchio denominato «Klassificeringscenter (KC)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell’allegato;
b) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell’allegato;
c) l’apparecchio denominato «Uni-Fat-O-Meater (Unifom)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell’allegato;
d) l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 4 dell’allegato;
e) l’apparecchio denominato «Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 5 dell’allegato;
f) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 6 dell’allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La decisione 92/469/CEE è abrogata.

Articolo 4

Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

(3) GU L 265 dell’11.9.1992, pag. 39.


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN DANIMARCA

Parte 1

KLASSIFICERINGSCENTER (KC)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Klassificeringscenter (KC)».
2. L’apparecchio è munito di 9 sonde del diametro di 6 mm, ciascuna delle quali contiene un fotodiodo (Siemens di tipo SFH 950 LD242 II o analogo) e un fotorecettore (Siemens di tipo SFH 960 – PB 103 o analogo); la distanza operativa è compresa fra 1 e 180 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un’unità centrale.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di dieci misurazioni effettuate nei sette punti di misurazione indicati al paragrafo 4, secondo la formula seguente: Image 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10 dove:
Image = percentuale stimata di carne magra della carcassa.
4. I punti di misurazione sono i seguenti:
x1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al centro della terza vertebra cervicale, a 10,5 cm lateralmente alla linea media della carcassa;
x2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato al centro della quarta vertebra cervicale, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa;
x3 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la quartultima e la quintultima vertebra toracica, a 3 cm lateralmente alla linea media della carcassa;
x4 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la penultima e la terzultima vertebra toracica, a 7 cm lateralmente alla linea media della carcassa;
x5 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la prima vertebra lombare e l’ultima vertebra toracica, a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa;
x6 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 4 cm dinanzi al punto anteriore dell’osso pubico, a 7
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