Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management

Coming into Force21 November 1996
End of Effective Date10 June 2010
Celex Number31996L0062
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/62/oj
Published date21 November 1996
Date27 September 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 296, 21 November 1996
EUR-Lex - 31996L0062 - IT

Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/11/1996 pag. 0055 - 0063


DIRETTIVA 96/62/CE DEL CONSIGLIO del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che il quinto programma d'azione in materia ambientale del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993 (4), prevede la modifica dell'attuale normativa sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda di fissare obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria;

considerando che per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi e stabilire valori limite e/o soglie di allarme per i livelli di inquinamento dell'aria ambiente;

considerando che, al fine di tener conto dei meccanismi specifici di formazione dell'ozono, può rivelarsi necessario integrare o sostituire detti valori limite e soglie di allarme con valori obiettivo;

considerando che i valori numerici da attribuire ai valori limite, alle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, ai valori obiettivo e/o ai valori limite e alle soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore;

considerando che la Commissione deve eseguire studi per analizzare gli effetti dell'azione combinata dei diversi inquinanti o delle diverse fonti di inquinamento nonché l'effetto del clima sull'attività dei vari inquinanti esaminati nel contesto della presente direttiva;

considerando che la qualità dell'aria ambiente deve essere valutata sulla base dei valori limite e/o delle soglie di allarme e, per quanto riguarda l'ozono, sulla base dei valori obiettivo e/o dei valori limite tenendo conto delle dimensioni delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico nonché dell'ambiente;

considerando che, al fine di garantire la comparabilità dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente basata su misurazioni effettuate negli Stati membri, l'ubicazione e il numero dei punti di campionamento e i metodi di misurazione di riferimento devono essere specificati nel momento in cui vengono stabiliti i valori da stabilire per le soglie di allarme, i valori limite e i valori obiettivo;

considerando che, per consentire l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente oltre a quelle della misurazione diretta, è necessario definire i criteri per l'impiego e il grado di precisione richiesti da tali tecniche;

considerando che le misure generali stabilite nell'ambito della presente direttiva devono essere completate da altre misure specifiche per le singole sostanze trattate;

considerando che tali misure specifiche devono essere adottate quanto prima ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della presente direttiva;

considerando che si devono raccogliere dati preliminari rappresentativi in merito ai livelli degli inquinanti;

considerando che, per tutelare l'ambiente nel suo complesso e la salute umana, è necessario che gli Stati membri intervengano quando vengono superati i valori limite al fine di conformarsi a tali valori entro il termine stabilito;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono tener conto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti in materia di funzionamento degli impianti industriali a norma della legislazione comunitaria nel settore della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento, allorquando tale legislazione è applicabile;

considerando che, dati i tempi necessari per attuare e rendere operanti tali azioni, potrebbe rivelarsi necessario fissare margini temporanei di superamento del valore limite;

considerando che negli Stati membri possono esistere zone in cui i livelli di inquinamento superano il valore limite, ma rientrano nel margine di superamento consentito; che la conformità al valore limite deve essere conseguita entro il limite di tempo specificato;

considerando che gli Stati membri devono consultarsi qualora il livello di un inquinante superi, o vi sia rischio che superi il valore limite più il margine di superamento o, a seconda dei casi, la soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo che abbia origine in un altro Stato membro;

considerando che l'istituzione di soglie di allarme alle quali dovrebbero essere adottate misure precauzionali renderà possibile limitare le conseguenze degli episodi di inquinamento sulla salute umana;

considerando che nelle zone e negli agglomerari in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite gli Stati membri devono adoperarsi per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con uno sviluppo sostenibile;

considerando che, per facilitarne la gestione e il confronto, i dati devono essere trasmessi alla Commissione in forma normalizzata;

considerando che l'attuazione di una politica generale e completa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente deve poggiare su solidi fondamenti tecnici e scientifici e basarsi sul costante scambio di opinioni con gli Stati membri;

considerando la necessità di evitare di aumentare inutilmente il numero di informazioni che gli Stati membri devono trasmettere, che le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione della presente direttiva sono utili per l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e possono essere pertanto comunicate a quest'ultima dalla Commissione;

considerando che può essere opportuno procedere ai necessari adeguamenti dei criteri e delle tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente al progresso scientifico e tecnico e stabilire le disposizioni necessarie per gli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva; che, allo scopo di agevolare l'esecuzione dei lavori a tal fine, si deve istituire una procedura intesa ad instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato;

considerando che, per promuovere lo scambio reciproco delle informazioni fra gli Stati membri e l'AEA, la Commissione, con l'assistenza dell'AEA, dovrà pubblicare ogni tre anni una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità;

considerando che le sostanze già disciplinate dalla direttiva 80/779/CEE, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (5), dalla direttiva 82/884/CEE, del 3 dicembre 1982; concernente un valore minimo per il piombo contenuto nell'atmosfera (6), dalla direttiva 85/203/CEE, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (7) e dalla direttiva 92/72/CEE, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono (8), devono...

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