Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Coming into Force27 December 1988
End of Effective Date30 June 2013
Celex Number31989L0106
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/106/oj
Published date11 February 1989
Date21 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 11 February 1989
EUR-Lex - 31989L0106 - IT 31989L0106

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 11/02/1989 pag. 0012 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0185
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0185


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell'interesse generale:

considerando che negli Stati membri esistono disposizioni che fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza delle opere, ma anche la salute, la durabilità, i risparmi energetici,la tutela dell'ambiente, aspetti economici ed altri aspetti importanti per il pubblico interesse;

considerando che tali requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un'influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al punto 71 che nell'ambito della politica generale si porrà particolarmente l'accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell'equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4) la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;

considerando che i requisiti essenziali costituiscono al contempo i criteri generali ed i criteri specifici che devono soddisfare le opere di costruzione e che essi devono essere interpretati nel senso che le opere di costruzione devono essere conformi, con un congruo grado di sicurezza, a uno o molti dei suddetti requisiti, o a tutti, se e quando ciò sia previsto nella regolamentazione;

considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;

considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l'accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5):

considerando che la natura particolare dei materiali da costruzione richiede una precisa formulazione di queste norme armonizza.te: che è pertanto necessario redigere documenti interpretativi per stabilire la connessione tra norme e requisiti essenziali: che le norme armonizzate,

espresse per quanto possibile in termini di rendimento dei prodotti, tengono conto di questi documenti interpretativi che sono elaborati in cooperazione con gli Stati membri;

considerando che i livelli di rendimento e i requisiti che i prodotti dovranno soddisfare negli Stati membri devono essere distinti in categorie nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche armonizzate, in modo da tener conto dei vari livelli dei requisiti essenziali a cui devono soddisfare talune opere e delle condizioni diverse esistenti negli Stati membri;

considerando che le norme armonizzate dovrebbero comprendere classificazioni che permettano di continuare ad immettere sul mercato i materiali da costruzione che soddisfino i requisiti essenziali e che siano legittimamente prodotti ed utilizzati in conformità alle tradizioni tecniche giustificate dalle locali condizioni climatiche e da altre considerazioni;

considerando che un prodotto è considerato idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;

considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all'uso sono facilmente riconoscibili dal marchio CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunita;

considerando che, nel caso di prodotti per cui le norme europee non possono essere fissate o previste entro un termine ragionevole, o di prodotti che si discostano in modo sostanziale dalle norme, l'idoneità all'uso può essere dimostrata da benestare tecnici europei rilasciati sulla base di direttive comuni; che le direttive comuni per il rilascio dei benestare tecnici europei saranno adottate sulla base dei documenti interpretativi;

considerando che, in assenza di norme armonizzate di benestare tecnici europei, le specificazioni nazionali o altre specificazioni tecniche non armonizzate possono essere riconosciute sufficienti quale congrua base per far presumere che i requisiti essenziali siano soddisfatti;

considerando che è necessario assicurare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate e ai benestare tecnici non armonizzati riconosciuti a livello europeo attraverso procedure di controllo di produzione applicate dai fabbricanti, e procedure di controllo, di prova e di certificazione applicate da terzi indipendenti e qualificati o dai fabbricanti stessi;

considerando che occorre prevedere una procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per cui non esistano ancora norme o benestare tecnici riconosciuti a

livello europeo; che tale procedura deve facilitare il riconoscimento dei risultati delle prove effettuate in un altro Stato membro conformemente ai requisiti tecnici dello Stato membro di destinazione;

considerando che conviene istituire un comitato permanente della costruzione composto di esperti designati dagli Stati membri ed incaricato di fornire assistenza alla Commissione sulle questioni correlate con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva;

considerando che la responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri aspetti inerenti ai requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia la quale preveda misure di protezione adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo di applicazione - Definizioni - Requisiti

Specificazioni tecniche - Libera circolazione delle merci

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Ai fini della presente direttiva, per «materiale da costruzione» s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti»; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile sono in appresso denominate «opere».

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nella misura in cui...

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