Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)

Coming into Force01 September 2020,04 July 2018
End of Effective Date31 December 9999
Published date14 June 2018
Celex Number32018R0858
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj
Date30 May 2018
Date of Signature30 May 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 14 June 2018
L_2018151IT.01000101.xml
14.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/1

REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici, coerenti ed efficaci, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.
(2) A tal fine, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un quadro globale di omologazione UE per i veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
(3) Nel 2013 la Commissione ha effettuato una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che h evidenziava come il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE fosse appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa, concludendo che, pertanto, era opportuno continuare ad applicarlo.
(4) Tale valutazione concludeva, tuttavia, che era necessario introdurre disposizioni in materia di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni di omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro per l'omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, delineare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, garantire l'indipendenza di tali autorità e parti ed evitare i conflitti di interesse, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e l'idoneità della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia alterare le condizioni di parità.
(5) Inoltre, i recenti problemi nell'attuazione del quadro per l'omologazione UE hanno fatto emergere carenze specifiche e hanno dimostrato la necessità di una sua revisione sostanziale per garantire che sia solido, trasparente, prevedibile e sostenibile e garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
(6) Il presente regolamento introduce diverse garanzie per prevenire che siano applicate in maniera errata le prescrizioni imposte nella procedura di rilascio di un'omologazione per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. Al fine di evitare in futuro abusi della procedura di omologazione, è importante che tali garanzie siano efficaci.
(7) Il presente regolamento stabilisce norme e principi armonizzati per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché e per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e al fine di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.
(8) Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto di passeggeri (categoria M), dei veicoli a motore per il trasporto di merci (categoria N) e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali.
(9) Le autorità nazionali dovrebbero applicare e far applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire condizioni di parità ed evitare che vi siano applicate norme divergenti. Dovrebbero cooperare pienamente con il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») e con la Commissione nelle attività di ispezione e di controllo.
(10) Il presente regolamento dovrebbe rafforzare il quadro di omologazione UE vigente, in particolare mediante l'introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato nel settore automobilistico dovrebbe essere introdotta specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura, le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e le misure da adottare quando si rilevano sul mercato prodotti automobilistici che costituiscono gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente, compromettono la tutela dei consumatori o non sono conformi alle prescrizioni di omologazione.
(11) Al fine di garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni di omologazione si dovrebbero rafforzare le attuali disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro, prevedendo ispezioni periodiche obbligatorie dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti automobilistici interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato nel presente regolamento per garantire che siano applicati coerentemente in tutti gli Stati membri. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente a causa dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e il monitoraggio dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici. Onde garantire controlli adeguati e condizioni di parità in tutta l'Unione, la valutazione di un servizio tecnico candidato dovrebbe includere una valutazione in loco.
(12) Nel caso dell'omologazione in più fasi, è fondamentale verificare che le variazioni apportate prima della fase finale del completamento non incidano sul funzionamento dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti omologati in modo tale da invalidare l'omologazione rilasciata in precedenza.
(13) L'esigenza di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata in quanto il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni in loco di sorveglianza e del monitoraggio variano, la validità della designazione dei servizi tecnici dovrebbe essere limitata nel tempo, il che dovrebbe garantire che la competenza dei servizi tecnici sia valutata periodicamente.
(14) La designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici da parte degli Stati membri, secondo criteri rigorosi e dettagliati, dovrebbero quindi essere oggetto di controlli di supervisione, tra l'altro quale condizione per il rinnovo della loro designazione. La posizione dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere rafforzata, anche per quanto riguarda il loro diritto e dovere di effettuare ispezioni senza preavviso negli stabilimenti e di condurre prove fisiche o di laboratorio sui prodotti automobilistici oggetto del presente regolamento, per garantire che i costruttori mantengano la conformità dopo aver ottenuto un'omologazione dei loro prodotti automobilistici.
(15) Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero consultarsi
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