Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 December 2009,01 July 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0065
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj
Published date17 November 2009
Date13 July 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 302, 17 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 302, 17 de noviembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 302, 17 novembre 2009
L_2009302IT.01003201.xml
17.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 302/32

DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche della suddetta direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
(2) La direttiva 85/611/CEE ha ampiamente contribuito allo sviluppo e al successo del settore europeo dei fondi di investimento. Tuttavia, nonostante i miglioramenti introdotti dalla sua adozione, in particolare nel 2001, è emerso con sempre maggiore chiarezza che occorre apportare modifiche al quadro giuridico relativo agli OICVM, in modo da adeguarlo ai mercati finanziari del 21o secolo. Il Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d’investimento nell’UE, ha avviato un dibattito pubblico sul modo in cui la direttiva 85/611/CEE dovrebbe essere modificata per far fronte a quelle nuove sfide. Tale intenso processo di consultazione ha portato alla conclusione ampiamente condivisa che sono necessarie modifiche sostanziali a tale direttiva.
(3) Un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quote. Un simile coordinamento agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità.
(4) In merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.
(5) È opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri agli OICVM di tipo diverso da quello «chiuso» che offrono la vendita delle proprie quote al pubblico della Comunità. È auspicabile che agli OICVM sia consentito, come parte del loro obiettivo di investimento, investire in strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari, purché sufficientemente liquidi. Gli strumenti finanziari che sono ammessi a comporre il portafoglio delle attività degli OICVM dovrebbero essere elencati nella presente direttiva. La selezione degli investimenti di un portafoglio sulla base di un indice è una tecnica di gestione.
(6) Nei casi in cui una disposizione della presente direttiva impone all’OICVM di adottare misure, tale disposizione dovrebbe applicarsi alla società di gestione se l’OICVM è costituito come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione e se il fondo comune non può agire autonomamente in quanto non ha personalità giuridica.
(7) Le quote di OICVM sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4).
(8) Un’autorizzazione concessa alle società di gestione dallo Stato membro di origine dovrebbe garantire la loro solvibilità e la tutela degli investitori al fine di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. L’impostazione adottata nella presente direttiva mira ad assicurare l’armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per assicurare il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, rendendo possibile il rilascio di un’unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l’applicazione del principio di vigilanza da parte dello Stato membro di origine.
(9) Affinché la società di gestione possa assolvere gli obblighi derivanti dalle sue attività e così assicurare la propria stabilità sono obbligatori un capitale iniziale e fondi propri aggiuntivi. Per tener conto degli sviluppi, specie quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo nella Comunità e in altre sedi internazionali si dovrebbero riesaminare tali prescrizioni, compreso l’uso delle garanzie.
(10) Allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire un sistema di monitoraggio interno di ogni società di gestione, in particolare attraverso un sistema di gestione affidato a due persone e adeguati meccanismi di controllo interno.
(11) In virtù del principio della vigilanza dello Stato membro di origine, le società di gestione autorizzate nel proprio Stato membro di origine dovrebbero poter fornire i servizi oggetto della loro autorizzazione in tutta la Comunità, mediante lo stabilimento di succursali o in applicazione del principio della libera prestazione di servizi.
(12) Per quanto riguarda la gestione collettiva di portafogli (gestione di fondi comuni di investimento o di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività, fermo restando il capo XI: commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti da tale società nello Stato membro di origine; commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, azioni delle società di investimento armonizzate gestite da detta società; commercializzare le quote dei fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle società di investimento armonizzate gestite da altre società di gestione; svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo; gestire il patrimonio di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine; esercitare, sulla base di mandati, per conto di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal proprio Stato membro di origine, le funzioni insite nell’attività di gestione di un portafoglio collettivo. Quando una società di gestione commercializza le quote dei propri fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle proprie società di investimento armonizzate in Stati membri ospitanti, senza lo stabilimento di una succursale, dovrebbe essere soggetta unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.
(13) Per quanto riguarda l’ambito di attività delle società di gestione al fine di tener conto del diritto nazionale e consentire alle società in questione di realizzare significative economie di scala, è auspicabile consentire alle stesse anche di esercitare l’attività di gestione di portafogli di investimenti di singoli clienti (gestione individuale di portafogli), compresa la gestione di fondi pensione nonché determinate attività accessorie all’attività principale senza pregiudicare la stabilità di tali società. Dovrebbero tuttavia essere stabilite norme specifiche che impediscano il sorgere di conflitti di interesse quando le società di gestione sono autorizzate a esercitare l’attività di gestione sia collettiva che individuale di portafogli.
(14) L’attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE. Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva.
(15) In generale, uno Stato membro di origine dovrebbe, in linea generale, poter emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva, in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di esigenze in materia di relazioni e prospetti.
(16) È auspicabile stabilire le norme che definiscano le pre-condizioni alle quali una società di gestione possa delegare a terzi, sulla base di un mandato, compiti e funzioni specifici allo scopo di accrescere l’efficienza della propria attività. Ai fini di garantire la corretta applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile delega dovrebbero assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino la totalità delle loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare società fantasma, e che l’esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Tuttavia, il fatto che una società di gestione abbia delegato le proprie funzioni non dovrebbe pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti.
(17) Al fine di garantire parità di condizioni e una vigilanza adeguata nel lungo periodo, dovrebbe essere possibile per la Commissione esaminare la possibilità di armonizzare le modalità di delega a livello comunitario.
(18) Il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esige che le autorità competenti revochino o rifiutino di rilasciare l’autorizzazione qualora
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