Commission Regulation (EC) No 288/2009 of 7 April 2009 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards Community aid for supplying fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products to children in educational establishments, in the framework of a School Fruit Scheme

Coming into Force11 April 2009,15 April 2009
End of Effective Date25 February 2016
Celex Number32009R0288
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/288/oj
Published date08 April 2009
Date07 April 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009
L_2009094IT.01003801.xml
8.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/38

REGOLAMENTO (CE) N. 288/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.
(2) Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto dei programmi «Frutta nelle scuole» istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.
(3) Nella strategia di uno Stato membro devono figurare gli elementi fondamentali di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare il bilancio del programma, compresi i contributi comunitari e nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e la partecipazione delle parti interessate, quali le autorità competenti in materia di istruzione e sanità, il settore privato o i genitori. La strategia deve inoltre descrivere le misure di accompagnamento da adottarsi affinché il programma sia efficace.
(4) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per far sì che i prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti offrano un livello elevato di protezione della salute dei bambini e stimolino abitudini alimentari sane, conviene che gli Stati membri escludano dal programma prodotti con aggiunta di zuccheri, grassi, sale o dolcificanti, salvo quando, in casi debitamente giustificati, la loro strategia prevede l'ammissione di tali prodotti nel programma. In ogni caso, occorre che in ogni Stato membro l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti sia approvato dall'autorità sanitaria competente.
(5) Per rendere efficaci i programmi «Frutta nelle scuole» sono necessarie misure d'accompagnamento. Poiché le misure d'accompagnamento non devono essere circoscritte a zone geografiche particolari o a determinati istituti scolastici, escludendo alcuni bambini dal loro campo d'applicazione, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per far beneficiare delle misure d'accompagnamento la maggior parte dei bambini che rientrano nel gruppo bersaglio del loro programma.
(6) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano un programma «Frutta nelle scuole» devono richiedere l'aiuto comunitario su base annuale.
(7) A fini di trasparenza, occorre fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto comunitario assegnato a ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tenere conto dell'evoluzione demografica, è opportuno che la Commissione valuti almeno ogni tre anni se l'assegnazione permane adeguata.
(8) Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, gli aiuti comunitari che erano stati indicativamente assegnati agli Stati membri che non hanno notificato in tempo alla Commissione la loro strategia devono essere ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella ad essi inizialmente attribuita.
(9) Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto comunitario non solo i costi generati dall'acquisto di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati, ma anche, se indicati nella strategia degli Stati membri, alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma «Frutta nelle scuole». Pur tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno riservare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di controllo e per una gestione finanziaria corretta tali costi devono costituire importi fissi, calcolati su base proporzionale.
(10) Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto, l'approvazione delle domande di aiuto e le condizioni di ammissibilità delle domande. Con riguardo al pagamento dell'aiuto, è necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti, nonché le modalità di pagamento.
(11) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità conviene adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.
(12) Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.
(13) Per valutare l'efficacia del programma «Frutta nelle scuole» e consentire una verifica inter pares nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del proprio programma e comunicare i risultati alla Commissione. Nel caso in cui la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati non siano distribuiti gratuitamente al gruppo bersaglio del programma, gli Stati membri devono valutare quanto incida sull'efficacia del programma il contributo chiesto alle famiglie.
(14) L'esperienza insegna che i beneficiari di progetti cofinanziati da aiuti comunitari non sono sempre sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità nel progetto in questione. Occorre pertanto indicare chiaramente in ogni istituto scolastico partecipante il ruolo ricoperto dalla Comunità nel programma «Frutta nelle scuole».
(15) Affinché gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per istituire i loro programmi «Frutta nelle scuole» o per adeguare i programmi esistenti alle nuove disposizioni, è opportuno autorizzarli ad elaborare una strategia che contenga solo gli elementi fondamentali per il periodo iniziale dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010. È inoltre opportuno permettere loro di posticipare, durante tale periodo transitorio, l'adozione delle misure d'accompagnamento.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici e alla copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole».

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Gruppo bersaglio

Gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono destinati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 3

Strategia

1. Gli Stati membri che intendono istituire un programma «Frutta nelle scuole» definiscono la strategia di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. La strategia non contempla i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è...

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