Council Directive 92/102/EEC of 27 November 1992 on the identification and registration of animals

Coming into Force08 December 1992
End of Effective Date28 August 2008
Celex Number31992L0102
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/102/oj
Published date05 December 1992
Date27 November 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 355, 5 December 1992
EUR-Lex - 31992L0102 - IT

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0032 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0090


DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio e i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti saranno estesi anteriormente al 1o gennaio 1993, ai movimenti di animali all'interno del territorio dei singoli Stati membri;

considerando che l'articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (4), stabilisce che l'identificazione e la registrazione, previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, di questi animali, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati, devono essere effettuate dopo l'esecuzione di detti controlli;

considerando che ai fini della gestione di taluni regimi comunitari di aiuto nel settore agricolo è necessario procedere per taluni tipi di bestiame all'identificazione dei singoli capi; che il sistema di identificazione e di registrazione deve pertanto consentire l'applicazione e il controllo di siffatte misure;

considerando che è necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva; che norme comunitarie in tal senso sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola (5), e la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica (6);

considerando che i detentori di animali devono tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell'azienda; che le persone che si occupano del commercio di animali devono tenere un registro delle loro transazioni; che l'autorità competente deve avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti;

considerando che, per poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali, questi devono poter essere identificati; che per quanto concerne i bovini la forma e il contenuto del marchio devono essere fissati a livello comunitario; per quanto riguarda i suini, gli ovini ed i caprini conviene rimettere ad una decisione futura la natura del marchio e mantenere intanto il sistema nazionale di identificazione per i movimenti limitati al mercato nazionale;

considerando che occorre prevedere una possibilità di deroga alle norme sul marchio nel caso di animali trasportati direttamente dall'allevamento al macello; che, tuttavia, detti animali devono comunque essere identificati in modo da poter risalire al loro allevamento d'origine;

considerando che conviene prevedere la possibilità di deroghe all'obbligo di registrare gli animali detenuti per propria convenienza e, per tener conto di taluni casi particolari, alle modalità di tenuta dei registri;

considerando che agli animali il cui marchio sia andato perso o sia diventato illeggibile occorre applicare un nuovo marchio che consenta di stabilire un nesso con il marchio precedente;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni specifiche contenute nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali ed allevamenti d'origine (7), o qualsiasi pertinente norma d'applicazione emanata conformemente alla direttiva 91/496/CEE;

considerando che occorre prevedere una procedura di gestione per l'adozione di eventuali norme necessarie all'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione degli animali, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.

Essa si applica fatte salve la decisione...

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